Pensionato Aire

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bruno.scalzi
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GENTILI SIGNORI,
SONO UN PENSIONATO AIRE ,HO PRESENTATO AL MIO COMUNE LA DICHIARAZIONE
2018 TARI/TASI/IMU PER USUFRUIRE DI TALE AGEVOLAZIONE: ESENZIONE IMU, TARI E TASI RIDUZIONE DI DUE TERZI PER L`ABITAZIONE PRINCIPALE.
LA RIDUZIONE TARI È STATA NEGATA DICENDO CHE POSSEDENDO DUE UNITÀ IMMOBILIARI NON PUO`ESSERE ACCETTATA.
VI MANDO I DATI IDENTIFICATIVI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI SITE NEL MIO COMUNE E NON POSSEGGO ALTRO NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO.
MAPP. SUB. CAT. CL. REND. GENTILMENTE VORREI SAPERE UN
199 3 A/3 3 456,29 VOSTRO PARERE.
199 5 C/6 3 78,40 VI RINGRAZIO .
199 6 C/2 2 51,13 SALUTI
199 7 A/3 3 144,09 BRUNO SCALZI
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AsproMonte
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L'esenzione TARI non mi pare sia legata al possesso di più immobili ma all'utilizzo di un'abitazione che non sia priva di mobili e di utenze :?

Ad ogni modo, avendo due abitazioni è difficile che chiedere l'esenzione per tutto visto che non si può avere l'esenzione per più di un immobile :?
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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lucio guerra
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A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

DL 47-2014 "DL casa" - 20-05-2014 - Articolo 9-bis. Comma 2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1 (AIRE), le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi
lucio guerra
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lucio guerra
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pertanto può (deve) essere applicata ad 1 delle 2 unità immobiliari abitative e le relative pertinenze C/2 e C/6

Risoluzione Numero 10 del 10/11/2015
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze


A seguito della richiesta di chiarimenti in merito al caso di cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), aventi diritto all’applicazione del trattamento di favore in materia di imposta municipale propria (IMU), previsto dall’art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, siano proprietari di più abitazioni dislocate in diversi comuni del territorio italiano, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Risoluzione del 5 novembre 2015 n. 10/DF ha precisato che:

se il contribuente possiede più case in Italia, può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione del regime di favore stabilito dall’IMU per l’abitazione principale; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati.

Inoltre il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma e che, entro il suddetto limite, il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato.

per quanto riguarda, infine, le modalità con cui deve essere effettuata la scelta da parte del pensionato all’estero dell’immobile da considerare direttamente adibito ad abitazione principale, si fa presente che tale scelta deve essere effettuata attraverso la presentazione della Dichiarazione IMU in cui il proprietario dell’alloggio deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
lucio guerra
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AsproMonte
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lucio guerra ha scritto:A partire dall'anno 2015 ...
DL 47-2014 "DL casa" - 20-05-2014 - Articolo 9-bis. Comma 2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1 (AIRE), le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi
Mi ero perso queste riduzioni su TARI e TASI :oops:
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
emanuela72
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Gentilissimi,
chiedo Vs. parere sul mio operato:

la Risoluzione MEF n.10/DF del 2015 chiarisce che all'abitazione principale del pensionato AIRE spetta:
- esenzione IMU
- riduzione di 2/3 di TASI E TARI
Tuttavia la legge di Stabilità 2016 introduce l'esenzione TASI anche dell'abitazione principale.

Alla luce di queste disposizioni, io opero in questo modo per la fattispecie:
- esenzione IMU e TASI
- riduzione 2/3 TARI
Faccio bene?
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lucio guerra
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lucio guerra
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emanuela72
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Grazie mille
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