Buongiorno a tutti. Ho un dubbio.
Ho notificato accertamenti Tarsu relativi agli anni dal 2007 al 2011 i primi di gennaio 2013.
Gli accertamenti non sono stati versati e per vari problemi non è stato emesso il sollecito.
Sono ancora in tempo per inviarlo entro la fine di questo anno?
Grazie, buon lavoro.
Prescrizione solleciti accertamenti non pagati
- lucio guerra
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dopo l'accertamento non c'è il sollecito ma l'ingiunzione fiscale entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo l’atto di accertamento ... quindi sei oltre i termini
1) notifica avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
2) l’avviso di accertamento diventa definitivo decorsi 60 giorni dalla data di notifica senza che siano stati
depositati ricorsi
3) notifica ingiunzione fiscale entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data in cui è divenuto
definitivo l’atto di accertamento
4) se il contribuente non paga nei termini previsti nell’ingiunzione fiscale (entro 30 gg) e non
presenta ricorso, e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte
dell’ente impositore o della Commissione tributaria, avranno seguito le procedure esecutive nei
confronti del debitore e dei coobbligati
1) notifica avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
2) l’avviso di accertamento diventa definitivo decorsi 60 giorni dalla data di notifica senza che siano stati
depositati ricorsi
3) notifica ingiunzione fiscale entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data in cui è divenuto
definitivo l’atto di accertamento
4) se il contribuente non paga nei termini previsti nell’ingiunzione fiscale (entro 30 gg) e non
presenta ricorso, e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte
dell’ente impositore o della Commissione tributaria, avranno seguito le procedure esecutive nei
confronti del debitore e dei coobbligati
la procedura indicata da Lucio Guerra non si applica però in presenza di denuncia originaria TARSU che equivale ad accertamento definitivo e ,pertanto, in questi casi e da tali date,scatta la decadenza triennale se nel frattempo non è stata emessa ingiunzione fiscale di cui al comma 163 della l.296/2006.
- AsproMonte
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- Iscritto il: 16/02/2018, 17:02
Attenzione che la prescrizione non è triennale ma comunque decennale ... triennale è il termine di decadenza 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
- AsproMonte
- Messaggi: 1761
- Iscritto il: 16/02/2018, 17:02
Però il titolo della discussione parla di prescrizione, mi pareva doveroso precisarlo 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!

