qui leggo di si http://www.marcheseimagest.it/2017/12/1 ... rso-danno/ anche se, a mio avviso, essendo una conciliazione giudiziale l'errore non è imputabile al ontribuente che pero cmq poteva fare il ravvedimento operoso.
Rendica docfa modificata ed avvisi accertamento
Immobile d. presentato docfa. Rendita poi modificata "in accordo" con agenzia entrate con conciliazione giudiziale .
qui leggo di si http://www.marcheseimagest.it/2017/12/1 ... rso-danno/ anche se, a mio avviso, essendo una conciliazione giudiziale l'errore non è imputabile al ontribuente che pero cmq poteva fare il ravvedimento operoso.
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- lucio guerra
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- Iscritto il: 31/12/2014, 12:52
- Località: Fratte Rosa
- Contatta:
- dal punto di vista della giurisprudenza ...........VANNO EMESSI AVVISI DI ACCERTAMENTO + SANZIONI ED INTERSSI avendo il contribuente acquisito direttamente la legale conoscenza del dato concordato, e pertanto poteva fare il ravvedimento operoso.
- di conseguenza nel 2016 va effettuato rimborso + interessi
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Autorità: Cassazione civile sez. trib.
Data: 12/12/2011
n. 26514
Parti: Com. Gassino Torinese C. De Bartolo
Fonti: Giust. civ. Mass. 2011, 12, 1760
Classificazioni: TRIBUTI LOCALI - Imposta comunale immobili (ICI) - - in genere
Tributi locali - Imposta comunale immobili (i.c.i.) - Rendita catastale per terreni e fabbricati -
Base imponibile - Determinazione - Efficacia a decorrere dalla notificazione - Utilizzo di
rendita definitiva per conciliazione giudiziale - Legittimità - Fondamento
In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l'art. 74, comma 1, l. 21 novembre 2000 n.
342, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o
modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla
loro notificazione, non esclude l'utilizzabilità di una rendita diventata definitiva per intervenuta
conciliazione giudiziale tra il contribuente e l'Agenzia del Territorio, la quale, al fine di
individuare la base imponibile, è del tutto equivalente ad una rendita notificata, avendo il
contribuente acquisito direttamente la legale conoscenza del dato concordato.
Autorità: Cassazione civile sez. trib.
Data: 14/04/2010
n. 8854
Parti: Com. Copparo C. Immobiliare Rero di G.M. e C. s.n.c.
Fonti: Diritto e Giustizia online 2010
Classificazioni: TRIBUTI LOCALI - Imposta comunale immobili (ICI) - - in genere
In caso di conciliazione giudiziale sulla rendita catastale fra Comune e contribuente, l'ente
locale non può sostenere che il valore da attribuire all'immobile faccia fede solo per i periodi
d'imposta successivi all'accordo e risulti irrilevante per una precedente rettifica Ici. La rendita
fissata in sede di conciliazione giudiziale deve ritenersi, infatti, a tutti gli effetti sostitutiva di
quella contestata.
- di conseguenza nel 2016 va effettuato rimborso + interessi
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Autorità: Cassazione civile sez. trib.
Data: 12/12/2011
n. 26514
Parti: Com. Gassino Torinese C. De Bartolo
Fonti: Giust. civ. Mass. 2011, 12, 1760
Classificazioni: TRIBUTI LOCALI - Imposta comunale immobili (ICI) - - in genere
Tributi locali - Imposta comunale immobili (i.c.i.) - Rendita catastale per terreni e fabbricati -
Base imponibile - Determinazione - Efficacia a decorrere dalla notificazione - Utilizzo di
rendita definitiva per conciliazione giudiziale - Legittimità - Fondamento
In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l'art. 74, comma 1, l. 21 novembre 2000 n.
342, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o
modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla
loro notificazione, non esclude l'utilizzabilità di una rendita diventata definitiva per intervenuta
conciliazione giudiziale tra il contribuente e l'Agenzia del Territorio, la quale, al fine di
individuare la base imponibile, è del tutto equivalente ad una rendita notificata, avendo il
contribuente acquisito direttamente la legale conoscenza del dato concordato.
Autorità: Cassazione civile sez. trib.
Data: 14/04/2010
n. 8854
Parti: Com. Copparo C. Immobiliare Rero di G.M. e C. s.n.c.
Fonti: Diritto e Giustizia online 2010
Classificazioni: TRIBUTI LOCALI - Imposta comunale immobili (ICI) - - in genere
In caso di conciliazione giudiziale sulla rendita catastale fra Comune e contribuente, l'ente
locale non può sostenere che il valore da attribuire all'immobile faccia fede solo per i periodi
d'imposta successivi all'accordo e risulti irrilevante per una precedente rettifica Ici. La rendita
fissata in sede di conciliazione giudiziale deve ritenersi, infatti, a tutti gli effetti sostitutiva di
quella contestata.

