IMU Fabbricati collabenti

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pippo
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Iscritto il: 05/09/2015, 19:31

Buongiorno a tutti.
Ho un problema di questo tipo.
Una società ha un fabbricato accatastato nella categoria "unità collabenti" su cui non paga l'IMU.
Nel 2014 effettua lavori di ristrutturazione sullo stesso al fine di realizzare una unità abitativa.
Ultimati i lavori, non potendo ancora accatastare l'immobile nella categoria A per problemi di tipo burocratico relativi alle utenze, effettua l'accatastamento come F4 (Unità in corso di definizione).
Alla luce anche dell'ultima sentenza della Corte di cassazione n. 17815 del 19/07/2017, come doveva essere effettuato il pagamento dell'IMU negli anni?
Aderendo a tale sentenza, ammesso che fino al 2014 come unità collabente l'immobile era esente, dal momento in cui sono iniziati i lavori (e fino ad accatastamento completo) il pagamento dell'IMU è dovuto come area edificabile ?
Grazie
Unborn
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Iscritto il: 22/04/2015, 12:49

Ammesso di voler aderire alle sentenze in merito ai collabente, di certo dall'inizio lavori sino a nuovo accatastamento è area edificabile. Taluni sostengono che anche gli F4 sono esenti, ma personalmente non condivido e la trovo un elusione di imposta anche perchè dovrebbe essere una categoria solo momentanea.
Aimar
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Iscritto il: 01/03/2018, 12:58

La giurisprudenza inizia a ragionare bene su questa materia. La sentenza di Cassazione n. 11694/2017 dispone infatti che "l'accatastamento di un nuovo fabbricato nella categoria fittizia delle unità in corso di costruzione non è presupposto sufficiente per l'assoggettamento a imposta del fabbricato, salvo la tassazione dell'area edificatoria e la verifica sulla pertinenza del classamento".

Sui collabenti invece navighiamo ancora in alto mare...
Unborn
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Iscritto il: 22/04/2015, 12:49

Aimar ha scritto: Sui collabenti invece navighiamo ancora in alto mare...
ahi noi si. anche con fresca sentenza n. 7653/2018 di ieri...
Aimar
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Iscritto il: 01/03/2018, 12:58

Grazie per la bella notizia.

Propongo un gioco divertente:

Definizione di unità accatastabile come collabente (art. 6 comma 1 lett. c) del D.M. 02/01/1998), e quindi esente da IMU secondo le recenti sentenze: "costruzioni non abitabili o agibili e comunque non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o di inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria"

Definizione di fabbricato inagibile ai fini della riduzione IMU 50% (art. 13 comma 3 D.L. 201/2011): "Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. [...] Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione"

Trovate le differenze
Unborn
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Iscritto il: 22/04/2015, 12:49

Nota Direzione dell'Ade n. 29439 del 30/07/2013
Circolare n. 27/E del 13/06/2016

resta il fatto che a mio avviso il collabente non è unità immobiliare. Certo bisogna andare fino in Cassazione e ben corazzati a sostenerlo
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