[ANCORA SULLA SCISSIOEN DEI PAGAMENTI.....POST DECRETO...
STO LEGGENDO LA CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE DEL 9/02-...
IN TERZA PAGINA SI LEGGE: L'ART 1 COMMA 631, LEGGE STABILITà STABILISCE CHE IL MECCANISMO NELLE MORE DEL RILASCIO DELLA MISURA DI DEROGA DA PARTE DEL UE, TROVA COMUNQUE APPLICAZIONE PER LE OPERAZIONIU PER LE QUALI L'IVA è ESIGIBILE A PARTIRE DALL'1/01/2015. L'ART 9 DM 28/01 STABILISCE CHE LE DISPOZIONI DEL DECRETO SI APPLICANO ALLE OPERAZIONI DOCUMENTATE CON FATTURE EMESSE DAL 01/010/2015....
ALLA LUCE DELLE PREDETTE DISPOZIONI IL MECCANISMO DELLA SCISSIONE SI APPLICA ALLE OPERAZONI IN RELAZIONE AI QUALI IL CORRISPETTIVO SIA PAGATO DOPO IL 01/01/2015 E SEMPRE CHE LE STESSE NON SIANO STATTE GIA FATURATE ANTERIORMENTE ALLA PREDETTA SDATA. IL MECCANISMO DELLA SCISSIONE NON E APPLICABILE ALLE OPERAZIONI PER LE QUALI E EMESSA FATTURA ENTRO IL 31/12.
....
ORA:
VADO AL LEGGE LA NORMA : ART 1, COMMA 631 FA RIFERIMENTO AL COMMA 629 LETT A) ..... cosa c'entra?
SEMMAI E PERTINENTE IL COMMA 632, OVE SI LEGGE: LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 629 LETT. B) , NELLE MORE DEL RILASCIO , AI SENSI ... DELLA MISURA DI DEROGA DA PARTE DEL CONSIGLIO UE, TROVANO COMUNQUE APPLICAZIONE PER LE OPERAZIONI PER LE QUALI L'IVA E ESIGIBILE A PARTIRE DAL 1/01/2016.
il comma 629 lett b) parla appunto dell'introduzione dell'art. 17 ter che disciplina la scissione.
IL NOSTRO UFFICIO, ANCOR PèRIMA DELLA USCITA DEL DECRETO E DELLA CIRCOLARE HA PROCEDUTO AL LIQUIDARE SOLO L'IMPONIBILE DELLE FATTURE 2014 CON ESIGIBILITA DIFFERITA , SULLA BASE DELLA LETTURA DELLA NORMA ART 1 COMMA 632 .
ORA COMPAIONO DM , CIRCOALRI CHE INVECE PARLANO DI SCISSIONE PER LE FATTURE EMESSE A PARTIRE DAL 01/01/2015 ,, SENZA TAENER CONTO DI DI FATTTURE DATATE 2014 MA ESIGIBILI NEL 2015....
SIAMNO NEL PALLONE PERCHE NON SAPIAMO COSA RISPONDERE AI FORNITORI CHE SI SON VISTI LIQUIDARE SOLO L'IMPONIBILE.....ANCHE PERCHE I LORO COMMERCIALISTI HANNO DE3TTO LORO CHE LA SCISSIONE SI APPLICA SOLO ALLE FATTURE 2015.
ABBIMAO NOI INTERPRETATO MALE LA NORMA?
Approfondimento Split Payment post decreto
Paolo Gros ha scritto:..la si fa partecipare alla liquidazione periodica...
partecipare vuol dire in quel contesto ma tanto non esclude lo split che e' a monte anche sui commerciali
Quindi dobbiamo intendere che anche per i servizi commerciali dobbiamo SEMPRE versare l'IVA all'Erario come per i servizi istituzionali?
non ne sono convinto ma è' chiaro che se così fosse ne avremmo, in termini finanziari, una perdita secca pari all'IVA precedentemente scaricata
WLASVEGAS ha scritto:[ANCORA SULLA SCISSIOEN DEI PAGAMENTI.....POST DECRETO...
STO LEGGENDO LA CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE DEL 9/02-...
IN TERZA PAGINA SI LEGGE: L'ART 1 COMMA 631, LEGGE STABILITà STABILISCE CHE IL MECCANISMO NELLE MORE DEL RILASCIO DELLA MISURA DI DEROGA DA PARTE DEL UE, TROVA COMUNQUE APPLICAZIONE PER LE OPERAZIONIU PER LE QUALI L'IVA è ESIGIBILE A PARTIRE DALL'1/01/2015. L'ART 9 DM 28/01 STABILISCE CHE LE DISPOZIONI DEL DECRETO SI APPLICANO ALLE OPERAZIONI DOCUMENTATE CON FATTURE EMESSE DAL 01/010/2015....
ALLA LUCE DELLE PREDETTE DISPOZIONI IL MECCANISMO DELLA SCISSIONE SI APPLICA ALLE OPERAZONI IN RELAZIONE AI QUALI IL CORRISPETTIVO SIA PAGATO DOPO IL 01/01/2015 E SEMPRE CHE LE STESSE NON SIANO STATTE GIA FATURATE ANTERIORMENTE ALLA PREDETTA SDATA. IL MECCANISMO DELLA SCISSIONE NON E APPLICABILE ALLE OPERAZIONI PER LE QUALI E EMESSA FATTURA ENTRO IL 31/12.
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ORA:
VADO AL LEGGE LA NORMA : ART 1, COMMA 631 FA RIFERIMENTO AL COMMA 629 LETT A) ..... cosa c'entra?
SEMMAI E PERTINENTE IL COMMA 632, OVE SI LEGGE: LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 629 LETT. B) , NELLE MORE DEL RILASCIO , AI SENSI ... DELLA MISURA DI DEROGA DA PARTE DEL CONSIGLIO UE, TROVANO COMUNQUE APPLICAZIONE PER LE OPERAZIONI PER LE QUALI L'IVA E ESIGIBILE A PARTIRE DAL 1/01/2016.
il comma 629 lett b) parla appunto dell'introduzione dell'art. 17 ter che disciplina la scissione.
IL NOSTRO UFFICIO, ANCOR PèRIMA DELLA USCITA DEL DECRETO E DELLA CIRCOLARE HA PROCEDUTO AL LIQUIDARE SOLO L'IMPONIBILE DELLE FATTURE 2014 CON ESIGIBILITA DIFFERITA , SULLA BASE DELLA LETTURA DELLA NORMA ART 1 COMMA 632 .
ORA COMPAIONO DM , CIRCOALRI CHE INVECE PARLANO DI SCISSIONE PER LE FATTURE EMESSE A PARTIRE DAL 01/01/2015 ,, SENZA TAENER CONTO DI DI FATTTURE DATATE 2014 MA ESIGIBILI NEL 2015....
SIAMNO NEL PALLONE PERCHE NON SAPIAMO COSA RISPONDERE AI FORNITORI CHE SI SON VISTI LIQUIDARE SOLO L'IMPONIBILE.....ANCHE PERCHE I LORO COMMERCIALISTI HANNO DE3TTO LORO CHE LA SCISSIONE SI APPLICA SOLO ALLE FATTURE 2015.
ABBIMAO NOI INTERPRETATO MALE LA NORMA?
penso di si
fornitore
però chiariamo per benino una cosa:CorradoM ha scritto:mcmurtry ha scritto: Post split payment
Continuo a introitare i 22 dalla vendita ma al fornitore pago solo l'imponibile e non anche i 220 di IVA
In sede di liquidazione, dovendo registrare la fattura del fornitore anche sul registro dell'IVA a vendite anziché andare a credito di 198 vado a debito di 22.
Però al fornitore l'IVA non l'ho pagata!!!
A livello finanziario non mi sembra cambi nulla
Ditemi per cortesia che non sto prendendo un granchio gigantesco
E quindi giungi alle conclusioni che ho fatto più sopra.
In effetti, mi pare la lettura più aderente alla Circolare del 23.1, laddove fa riferimento alla "partecipazione" delle quote splittate alla liquidazione trimestrale (o mensile).
La doppia annotazione serve ad aggiungere l'Iva splittata al normale debito (o credito).
I problemi sono di contabilizzazione (mandati, reversali, titoli 1° e 3°, codici Siope e classificazione D.Lgs. 118)
l'iva splittata la facciamo partecipare alla liquidazione, ma non la versiamo all'erario insieme alla istituzionale. Perché mi pare che fino ad ora si sia detto che va versata anche la commerciale. Quindi tornando all'esempio non l'avresti pagata al fornitore, ma all'erario il mese dopo, quindi sarebbe uscita comunque
sono tutti fenomeni
Ripeto, il nocciolo della questione è proprio se l'IVA splittata sulle fatture di acquisto inerenti i servizi commerciali debba essere versata all'Erario come nel caso dei servizi istituzionali oppure no.
Se no, come mi sembra di capire dell'articolo 5 del DM, non cambia nulla, in termini finanziari, rispetto a prima.
Se si.....allora è un problema serio.....
Se no, come mi sembra di capire dell'articolo 5 del DM, non cambia nulla, in termini finanziari, rispetto a prima.
Se si.....allora è un problema serio.....
per i servizi commerciali si dovrà assolvere l'imposta per conto del fornitore ma contemporaneamente partecipa alla detrazione, per cui non c'è nessun versamento relativamente agli acquisti. Per i servizi commerciali ci sarà sempre e solo l'iva a debito per l'importo dalle operazioni di vendita.
la quale si sommerà all'iva istituzionale nelle liquidazioni periodiche.
ho inteso bene???
la quale si sommerà all'iva istituzionale nelle liquidazioni periodiche.
ho inteso bene???
Perfetto, anche io ho inteso così ma in molti, anche qui, hanno dei dubbi che sia realmente così....dubbi peraltro legittimi e comprensibili visto il consueto marasma normativo nel quale ci muoviamo.....prenotato ha scritto:per i servizi commerciali si dovrà assolvere l'imposta per conto del fornitore ma contemporaneamente partecipa alla detrazione, per cui non c'è nessun versamento relativamente agli acquisti. Per i servizi commerciali ci sarà sempre e solo l'iva a debito per l'importo dalle operazioni di vendita.
la quale si sommerà all'iva istituzionale nelle liquidazioni periodiche.
ho inteso bene???
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Paolo Gros
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- Iscritto il: 02/01/2015, 8:57
per i servizi commerciali si dovrà assolvere l'imposta per conto del fornitore ma contemporaneamente partecipa alla detrazione, per cui non c'è nessun versamento relativamente agli acquisti. Per i servizi commerciali ci sarà sempre e solo l'iva a debito per l'importo dalle operazioni di vendita.
la quale si sommerà all'iva istituzionale nelle liquidazioni periodiche.
sic est
la quale si sommerà all'iva istituzionale nelle liquidazioni periodiche.
sic est
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Paolo Gros
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