Accertamento ici 2007 notificato nei termini dei 5 anni ovvero il 23/10/2012.
La legge dice che i comuni devono mandare a coattivo l’accertamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di notifica.
Domanda: se un comune, dopo aver emesso l’accertamento, manda un sollecito dell’accertamento e lo notifica il 23/07/2014, questa data di notifica ha valore in termini di prescrizione? Ho 3 anni da questa data per mandare a coattivo l’atto? oppure ho 3 anni solo ed esclusivamente dalla data della notifica dell’avviso di accertamento?
NOTIFICA SOLLECITI DEGLI ACCERTAMENTI IMU
Ciao.
Il comma 163 della finanziaria 2007 stabilisce che:
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.
Pertanto, il titolo esecutivo doveva essere notificato al contribuente entro e non oltre il 31/12/2015, visto che l'accertamento era divenuto definitivo nel corso del 2012.
Il comma 163 della finanziaria 2007 stabilisce che:
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.
Pertanto, il titolo esecutivo doveva essere notificato al contribuente entro e non oltre il 31/12/2015, visto che l'accertamento era divenuto definitivo nel corso del 2012.
- lucio guerra
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si
Cartella o ingiunzione entro il 31 12 2015 solo dopo tale data si può parlare di prescrizione prima sei sempre nell'alveo della decadenza. Per non incorrere in decadenza è necessario notificare atto legale o contrattuale ( avviso di accertamento, cartella) mentre la prescrizione si interrompe con qualsiasi atto che mostra con cui si manifesta la propria pretesa. Spero di non aver detto stupidaggini.

