Dipendenti: obbligo di autorizzazione per incarichi extra

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Moderatore Tutto PA
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Iscritto il: 08/01/2015, 10:22

La sentenza n. 170 del 26 luglio 2017 della Corte dei Conti (sez. giur. Emilia Romagna) conferma che il dipendente pubblico che svolge un’attività lavorativa extra senza un’autorizzazione prescritta dall’amministrazione costituisce condotta illecita.

Di conseguenza il dipendente pubblico è tenuto a versare il relativo compenso indebito nel conto dell’entrata dell’amministrazione di appartenenza, costituendo l’omissione ipotesi di responsabilità erariale.

Tale obbligo era già contenuto nell’art. 53 comma 7, del d.lgs. 165/2001 e ribadito nella cosiddetta “normativa anticorruzione”.

Al link la sentenza: http://www.studiosigaudo.com/wp-content ... 7-2017.pdf
Moderatore Studio Sigaudo
trasparenza
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Iscritto il: 30/01/2018, 21:15

Buongiorno
in merito a questa sentenza avrei bisogno di un chiarimento in questo senso.
Un dipendente di un Comune che svolge un incarico di docenza per un corso (materie umanistiche) da lui ideato e per i quali percepisce un compenso è escluso dal richiedere l'autorizzazione al Comune perchè fa parte come recita il comma 6 lettera b dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 "dell'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali"? oppure deve richiederla altrimenti si tratta di condotta illecita?

grazie
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gsalurso
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Iscritto il: 27/01/2015, 13:26

trasparenza ha scritto:Un dipendente di un Comune che svolge un incarico di docenza per un corso (materie umanistiche) da lui ideato e per i quali percepisce un compenso è escluso dal richiedere l'autorizzazione al Comune perchè fa parte come recita il comma 6 lettera b dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 "dell'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali"? oppure deve richiederla
E' pacifico che per "utilizzazione economica di opere dell'ingegno" si intendano il diritto d'autore e i brevetti sulle invenzioni; i compensi per un incarico di docenza, anche con molta fantasia, difficilmente possono essere considerati "utilizzazione economica di opere dell'ingegno".
Potrebbero rientrare, piuttosto, nella lettera f-bis) dello stesso comma 6 "attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di ricerca scientifica." Sempre che non sussistano altre cause di incompatibilità.
Nel dubbio, credo sia meglio ottenere l'autorizzazione

Codice civile Libro V Titolo IX
Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali

art. 2575 (Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche)

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." ;)
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gsalurso
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Iscritto il: 27/01/2015, 13:26

Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." ;)
trasparenza
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Iscritto il: 30/01/2018, 21:15

grazie mille per la precisa e puntuale risposta e per lo spunto circa la sentenza
una precisazione: nel riportare art. 2575 del Codice civile Libro V Titolo IX
significa che si può usare questo articolo come possibilità per non chiedere l'autorizzazione?
elena lena
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Iscritto il: 05/01/2018, 15:07

In merito alla questione autorizzazione per incarichi ai dipendenti pubblici, non mi è chiaro come questo si intersechi con il divieto assoluto di cui al primo comma dell'art. 53 del D.lgs.165/2001, che richiamando gli artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3/1957, fa riferimento anche alle attività libero-professionali.
Mi spiego meglio, se una Amministrazione Pubblica, intende dare un incarico ad un dipendente di altra Amministrazione Pubblica per una attività che potrebbe essere svolta anche da un libero professionista, è sufficiente che il dipendente in questione sia autorizzato dal proprio Ente e che il compenso ricevuto sia inferiore ai 5000 € quindi rientri nella prestazione occasionale? O la discriminante è anche il tipo di prestazione che viene svolta? Nel caso specifico si tratterebbe di una variante agli strumenti urbanistici, che è una attività lavorativa che il dipendente svolge per il proprio ente e che potrebbe svolgere, una volta autorizzato, anche per un altro ente.
Laura Ose
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Iscritto il: 23/10/2019, 1:34

Se qualcuno potesse rispondere... io sono artista per hobby. Creo le mie illustrazioni di mondi inventati da me e le riproduco su carta, tela, pannelli o anche pareti.
Parlandone col mio ufficio nessuno ha avuto da ridire sul fatto che si tratti di opere di ingegno (le creo da zero, non riporto nulla di esistente, sono frutto della mia creatività).
Ora un ufficio comunale che mi ha commissionato una parete -per la quale ho creato come bozza soluzioni originali nel mio peculiare stile artistico- e lo stesso ufficio comunale insiste perché abbia l l'autorizzazione del mio datore di lavoro.
Ma perché? Oltre che le tempistiche molto differenti, io non vorrei creare un precedente laddove la legge mi permette di arrotondare saltuariamente attraverso la mia arte. Come vi regolereste?
Grazie per la risposta
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