In presenza di accertamenti IMU per l’anno 2012 in scadenza al 31.12.2017; datati dicembre e notificati a Gennaio 2018 si possono imputare le relative entrate a residui attivi?
Grazie per la disponibilità e competenza
Imu Residui attivi
-
lupo bianco
- Messaggi: 81
- Iscritto il: 25/11/2017, 22:22
Vorrei precisare, si tratta di accertamenti spediti nel 2017 e pervenuti a Gennaio 2018
- raffaelegranitto
- Messaggi: 801
- Iscritto il: 10/01/2015, 22:11
L'entrata è regolata dall'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011lupo bianco ha scritto:In presenza di accertamenti IMU per l’anno 2012 in scadenza al 31.12.2017; datati dicembre e notificati a Gennaio 2018 si possono imputare le relative entrate a residui attivi?
Grazie per la disponibilità e competenza
PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA
Punto 3.7.1
"Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio successivo).
Per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale principio, le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate - ritenendo opportuno, per ragioni di prudenza, procedere all'accertamento per cassa – potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.
Ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell’Attivo circolante (a seconda della data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato. A seguito della riscossione di tali crediti si provvede alla corrispondente riduzione del credito cui l’incasso si riferisce iscritto nello stato patrimoniale.
L’importo di tali crediti indicato nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di probabile inesigibilità.
L’emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l’accertamento di nuove entrate.
Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento.
Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l’accertamento contabile alla data di entrata in vigore del DLgs 118/20118, si procede a tale registrazione quando l’avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo). In tal caso l’entrata è imputata alla voce del piano dei conti relativa al tributo considerato “riscosso a seguito di attività di verifica e controllo”."
Raffaele Granitto
io ho aperti accertamenti fatti nel 2017
- imu da accertamenti
- sanzioni e interessi su accertamenti imu
- spese postali su accertamenti imu
pagamenti arrivati gennaio 2018 ho incassati a residuo ma leggendo quanto scritto mi sorge un dubbio : sanzioni e interessi dovrei incassarli a competenza 2018 visto che il principio contabile dice per cassa ?
grazie 1000
- imu da accertamenti
- sanzioni e interessi su accertamenti imu
- spese postali su accertamenti imu
pagamenti arrivati gennaio 2018 ho incassati a residuo ma leggendo quanto scritto mi sorge un dubbio : sanzioni e interessi dovrei incassarli a competenza 2018 visto che il principio contabile dice per cassa ?
grazie 1000
Ai fini dell'accertamento tributario conta la data di spedizione per l'Ente quindi se hai proceduto a notificarli (spedirli) nel 2017 non incorri in nessuna decadenza e puoi mantenerli a residuo a mio avviso.
Per quanto riguarda gli accessori il principio parla di quelle scaturenti dal ruolo se non sbaglio, tutto il resto io lo lascio a competenza me sarebbe interessante avere anche qualche altra opinione
Per quanto riguarda gli accessori il principio parla di quelle scaturenti dal ruolo se non sbaglio, tutto il resto io lo lascio a competenza me sarebbe interessante avere anche qualche altra opinione
valeria82 ha scritto:Ai fini dell'accertamento tributario conta la data di spedizione per l'Ente quindi se hai proceduto a notificarli (spedirli) nel 2017 non incorri in nessuna decadenza e puoi mantenerli a residuo a mio avviso.
attenzione che l'aria sta cambiando..il consolidato principio della scissione sta iniziando a vacillare..."Prescrizione e decadenza, la solita confusione"
http://www.quotidianoentilocali.ilsole2 ... d=AE2t0dlD
-
lupo bianco
- Messaggi: 81
- Iscritto il: 25/11/2017, 22:22
A me sembra che non si faccia più riferimento alla definitivita dell’accertamento ma alla notifica. Tuttavia se l’accertamento torna indietro non notificato io non credo possa rappresentare un residuo attivo. Se così è ai fini della valutazione se portare gli accertamenti a residui occorre far riferimento alla data nella quale pervengono ai contribuenti, 2018 e quindi non saranno residui attivi. Ma sarà proprio così?

