Buongiorno,
il titolare di P.O. vorrebbe assegnare un'indennità per specifiche responsabilità a un suo collaboratore... che però è anche suo cugino.
C'è incompatibilità se firmasse il decreto di nomina a favore del cugino?
Grazie
Specifiche responsabilità a parente
L'obbligo di astensione, ai sensi della disciplina nazionale, arriva fino al secondo grado di parentela o affinità (art. 7, DPR 62/2013), tuttavia il codice di comportamento dell'ente potrebbe anche stabilire una disciplina più rigida. Oltre questi confini si può parlare di opportunità o convenienza.
Art. 7. Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.
Forse è ovvio e scontato, ma bisogna anche ricordare che un'indennità per specifiche responsabilità richiede preventivamente:
- un contratto decentrato che stabilisca, nei limiti del CCNL, quali sono i casi, le condizioni, e i limiti (anche economici) entro cui è possibile riconoscere questa indennità;
- un atto organizzativo scritto, datato e sottoscritto, con il quale il responsabile di servizio attribuisca a un suo collaboratore l'incarico di responsabilità (specificando quali sono queste responsabilità) al quale il CCDI fa corrispondere l'indennità.
Art. 7. Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.
Forse è ovvio e scontato, ma bisogna anche ricordare che un'indennità per specifiche responsabilità richiede preventivamente:
- un contratto decentrato che stabilisca, nei limiti del CCNL, quali sono i casi, le condizioni, e i limiti (anche economici) entro cui è possibile riconoscere questa indennità;
- un atto organizzativo scritto, datato e sottoscritto, con il quale il responsabile di servizio attribuisca a un suo collaboratore l'incarico di responsabilità (specificando quali sono queste responsabilità) al quale il CCDI fa corrispondere l'indennità.

