La Cassazione, sezione tributaria, ha ribadito la non imponibilità fiscale delle aree destinate dal piano regolatore a verde pubblico attrezzato, in quanto soggette a vincolo di inedificabilità (sentenza n. 26083).
Il caso in oggetto vedeva il Comune emettere un accertamento ICI, per omessa dichiarazione e versamento dell’imposta, su un terreno identificato dal piano regolatore come zona destinata a parchi pubblici urbani e territoriali attrezzati.
La Corte ha stabilito che la possibilità riconosciuta di edificare locali quali servizi o spogliatoi non causa il venir meno né della vocazione di inedificabilità né della non imponibilità fiscale del terreno.
No ICI e IMU per aree destinate a parco pubblico
- lucio guerra
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e ci mancherebbe altro ......
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si calcola come terreno agricolo
La storia cambia se a tale area è attribuito un indice di trasferimento edificatorio, seppur minimo, concedibile dal Comune in concomitanza con la cessione allo stesso dell'area. In aggiunta, se gli interventi di realizzazione di servizi pubblici e di interesse pubblico, parchi, parcheggi e strutture sportive, possono essere anche di iniziativa privata, le sentenze non sono molto a favore della non imponibilità dell'IMU calcolato sul valore venale e non sulla rendita catastale come nel caso dei terreni agricoli. Giusto?
concordo con te Emilio. ci sono diverse aree identificate nei PRG come zone ad uso pubblico, alcune delle quali hanno un indice edificatorio ben preciso e non si può certo dire che non siano edificabili (si pensi ad aree dove possono essere edificate palestre, biblioteche, centri sportivi od altro). Ovviamente la destinazione pubblica e l'accordo che si dovrà prevedere con l'ente sono dei vincoli che incideranno sul valore di tale area ma non certo sulla sua natura edificatoria.
Un'altra sentenza che chiarisce il caso di area a verde pubblico attrezzato e che si allinea a quanto detto. Non si esclude in via assoluta l'edificabilità, ma si valuta se vi sono effettive possibilità edificatorie seppur a destinazione pubblica
Cassazione n.17811/2017
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