Trasferimento ai sensi della Legge 104

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Iscritto il: 08/01/2015, 10:22

La sentenza n. 1058/2017 del Tar Campania ha ribadito alcuni elementi importanti riguardo alla richiesta di trasferimento in altra sede di lavoro avanzata ai sensi della Legge n. 104/1992:

- la decisione della PA deve basarsi su un’accurata valutazione degli interessi contrapposti (esigenze organizzative interne, , confronto tra disservizio procurato dal trasferimento e disponibilità delle sedi in oggetto di accogliere una nuova risorsa ecc.);
- la presenza di altri congiunti non può costituire di per sé motivo di rifiuto della richiesta, principio ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa che da tempo ha fatto cadere i requisiti dell’esclusività e della continuità dell’assistenza.
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