Una contribuente A è comproprietaria (al 33,33%) di fabbricato di abitazione e pertinenza con due figli ( B e C ) e sulla stessa aveva il diritto di abitazione (art.540 c.c.) Ora, a maggio avvengono le seguenti variazioni:
1 -La suddetta contribuente A cede a titolo oneroso la propria quota a persona X riservandosi l'usufrutto;
2- Il figlio B cede la propria quota del 33,33% a persona X.
Ora mi pongo il seguente problema:
-la contribuente avendo ceduto la propria quota riservandosi solo l'usufrutto del 33,33% ritengo non possa più far valere il diritto di abitazione anche perché anche un figlio ha ceduto a persona X la propria quota di proprietà. Secondo voi è così?
- Il figlio C ha mantenuto la propria quota (33,33%) che però prima non dichiarava in quanto sulla stessa aveva il diritto di abitazione la madre ora è tenuto a dichiararla?
Ringrazio per l'aiuto.
diritto di abitazione
Se non vi è espressa rinuncia del diritto di abitazione, a mio parere continua a sussistere.
In altre parole, la signora in quanto coniuge superstite, ha diritto di abitare in quell'immobile vita natural durante.
Il fatto che abbia inserito l'usufrutto, è una cosa ridondante e inutile, ma non va a inficiare il diritto di abitazione.
In altre parole, la signora in quanto coniuge superstite, ha diritto di abitare in quell'immobile vita natural durante.
Il fatto che abbia inserito l'usufrutto, è una cosa ridondante e inutile, ma non va a inficiare il diritto di abitazione.
- lucio guerra
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la mia opinione è diversa .....
Il diritto d'abitazione del coniuge superstite, previsto dall'art. 540 c.c., così come modificato dalle l. 19 maggio 1975 n. 151, applicabile anche in caso di successione legittima, si costituisce al momento del decesso di uno dei coniugi, qualora in tale momento (decesso) la casa adibita a residenza familiare risulti di proprietà del defunto o comuni.
sembra invece non rispettato il requisito della trascrizione (c.d. pubblicità dichiarativa), nel senso che, nel trasferimento di diritti di proprietà o diritti reali di godimento, prevale quello che viene trascritto per primo, anche se successivo nel tempo.
quindi qualora in seguito alla costituzione del diritto d'abitazione art.540 cc (decesso del coniuge) non fossero avvenuti trasferimenti di diritti di proprietà o diritti reali di godimento, il diritto d'abitazione sarebbe stato applicabile anche se non trascritto
nel caso segnalato invece, viene indicato l'inserimento di usufrutto regolarmente trascritto, è questo prevale, a mio avviso, sul diritto d'abitazione non trascritto
Il diritto d'abitazione del coniuge superstite, previsto dall'art. 540 c.c., così come modificato dalle l. 19 maggio 1975 n. 151, applicabile anche in caso di successione legittima, si costituisce al momento del decesso di uno dei coniugi, qualora in tale momento (decesso) la casa adibita a residenza familiare risulti di proprietà del defunto o comuni.
sembra invece non rispettato il requisito della trascrizione (c.d. pubblicità dichiarativa), nel senso che, nel trasferimento di diritti di proprietà o diritti reali di godimento, prevale quello che viene trascritto per primo, anche se successivo nel tempo.
quindi qualora in seguito alla costituzione del diritto d'abitazione art.540 cc (decesso del coniuge) non fossero avvenuti trasferimenti di diritti di proprietà o diritti reali di godimento, il diritto d'abitazione sarebbe stato applicabile anche se non trascritto
nel caso segnalato invece, viene indicato l'inserimento di usufrutto regolarmente trascritto, è questo prevale, a mio avviso, sul diritto d'abitazione non trascritto
- lucio guerra
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il confronto è sempre utile a tutti .. è proprio questo il grande valore di un forum con utenti esperti come voi
Perfettamente d' accordo sulla prevalenza nel trasferimento di diritti di proprietà o diritti reali di godimento di quello che viene trascritto per primo, non sono riuscito a trovare quale sia il preciso riferimento normativo del Registro a riguardo.
Potete aiutarmi ? Grazie
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- lucio guerra
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art. 2644 (Effetti della trascrizione) e 2650 (Continuità delle trascrizioni) codice civile
http://www.studiocataldi.it/guide_legal ... izione.asp
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chiedo scusa ma devo tornare sull' argomento. Alcuni avvocati ci contestano la prevalenza dell' usufrutto sul diritto di abitazione del coniuge superstite (ovviamente mi riferisco ad usufrutto trascritto successivamente al diritto di abitazione acquisito automaticamente), affermando che quest' ultimo rimane comunque.
Per esempio ai fini IMU, signora con diritto per coniuge superstite che, successivamente, trascrive a se stessa 50% usufrutto, mentre il restante 50% va ad altri. Lei occupa abitazione quindi esente, ma per gli altri tale abitazione è seconda casa oppure non devono nulla perchè comunque è rimasto il diritto di coniuge superstite alla signora? In pratica, l’ usufrutto, primo atto ad essere trascritto, annulla di fatto il diritto del coniuge superstite, per la priorità della trascrizione, oppure, come affermano gli avvocati, si sostituisce a questo senza ledere il relativo principio?
Grazie
Per esempio ai fini IMU, signora con diritto per coniuge superstite che, successivamente, trascrive a se stessa 50% usufrutto, mentre il restante 50% va ad altri. Lei occupa abitazione quindi esente, ma per gli altri tale abitazione è seconda casa oppure non devono nulla perchè comunque è rimasto il diritto di coniuge superstite alla signora? In pratica, l’ usufrutto, primo atto ad essere trascritto, annulla di fatto il diritto del coniuge superstite, per la priorità della trascrizione, oppure, come affermano gli avvocati, si sostituisce a questo senza ledere il relativo principio?
Grazie

