DIPENDENTE IN MALATTIA DA APRILE CON UN CERTIFICATO POST RICOVERO.
ORA PRESENTE UN CERTIFICATO DI CONTINUITA' ....
NON E' SOGGETTO A VISITA FISCALE.
POI MI MANDA UNA COMUNICAZIONE CHIEDENDO SE E' COMUNQUE TENUTO AL RISPETTO DEGLI ORARI 9-13 /15-18 OPPURE PUO NON STARE IN CASA?
INOLTRE MI CHIEDE SE DOVESSE ASSENTARSI DA CASA PER 15 GIORNI SE DEVE COMUNICARE QUALCOSA E SE ANCHE LI DOVREBBE RISPETTARE GLI ORARI PREVISTI PER LA MALATTIA?
VISITA FISCALE
Non mi risulta che per la degenza post-operatoria sia previsto l'esonero dall'obbligo di reperibilità alla visita fiscale:
Lavoratori pubblici esclusi dall'obbligo di reperibilità durane la malattia
l'esenzione dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali, è prevista per le seguenti cause:
Infatti, visto che non è più obbligatorio richiedere sempre la visita fiscale (salvo i casi di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative); nel caso di ricovero presso una struttura pubblica e se il periodo di convalescenza è stato ordinato dall’ospedale (non dal medico curante successivamente alla dimissione), non ha senso chiedere all'ASL di sottoporre a visita un dipendente il cui certificato è stato prodotto da un’altra struttura pubblica se non addirittura dalla stessa ASL da cui dipendono sia l'ospedale che il medico fiscale che effettua la visita.
Lavoratori pubblici esclusi dall'obbligo di reperibilità durane la malattia
l'esenzione dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali, è prevista per le seguenti cause:
- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
- Infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL.
- Malattie professionali INAIL senza obbligo reperibilità, per le quali è stata
riconosciuta la causa di servizio. - Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta
Infatti, visto che non è più obbligatorio richiedere sempre la visita fiscale (salvo i casi di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative); nel caso di ricovero presso una struttura pubblica e se il periodo di convalescenza è stato ordinato dall’ospedale (non dal medico curante successivamente alla dimissione), non ha senso chiedere all'ASL di sottoporre a visita un dipendente il cui certificato è stato prodotto da un’altra struttura pubblica se non addirittura dalla stessa ASL da cui dipendono sia l'ospedale che il medico fiscale che effettua la visita.
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 

