monitoraggio pareggio bilancio 2016

Rispondi
AMALIA MONTANUCCI
Messaggi: 4
Iscritto il: 04/02/2015, 16:26

I risultati del monitoraggio del pareggio di bilancio che ho trasmesso il 30/3/2017, risultano diversi rispetto ai dati del conto consuntivo 2016 che ho approvato in data successiva.
Il saldo risulterebbe migliorativo rispetto a quanto già inviato. A Vs. avviso debbo fare di nuovo la certificazione digitale del monitoraggio oppure non è necessario?
Grazie
Avatar utente
lucio guerra
Messaggi: 6864
Iscritto il: 31/12/2014, 12:52
Località: Fratte Rosa
Contatta:

spostato in finanziario
lucio guerra
Moderatore Forum Tutto PA
lucioguerrainfo@gmail.com
Avatar utente
raffaelegranitto
Messaggi: 801
Iscritto il: 10/01/2015, 22:11

AMALIA MONTANUCCI ha scritto:I risultati del monitoraggio del pareggio di bilancio che ho trasmesso il 30/3/2017, risultano diversi rispetto ai dati del conto consuntivo 2016 che ho approvato in data successiva.
Il saldo risulterebbe migliorativo rispetto a quanto già inviato. A Vs. avviso debbo fare di nuovo la certificazione digitale del monitoraggio oppure non è necessario?
Grazie
Circolare MEF del 3/4/2017 n. 17
Presentare entro il termine perentorio di 60 giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno una nuova dichiarazione sottoscritta anche dal revisore a rettifica della precedente
Raffaele Granitto
francescaromana
Messaggi: 319
Iscritto il: 04/01/2015, 6:47

Se il risultato è peggioratpo
Avatar utente
raffaelegranitto
Messaggi: 801
Iscritto il: 10/01/2015, 22:11

francescaromana ha scritto:Se il risultato è peggioratpo
Circ Mef nr. 17 del 3.04.2017 punto E.3
"E.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione
Il comma 473 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 impone la corrispondenza tra i dati
contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466 e le risultanze del rendiconto
di gestione. Infatti, nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del
rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente,
entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto e, comunque,
non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 474 dispone che decorsi i termini del 30 giugno e del 30 settembre previsti dal comma 473, gli enti sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente,
solo nel caso in cui essi rilevino, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466."
Raffaele Granitto
Comune di Stroncone
Messaggi: 56
Iscritto il: 12/01/2015, 22:06

Il mio saldo è migliorativo, quindi non debbo fare una nuova certificazione.
kicerog

Dati contabili post approvazione conto = nuova certificazione.
nidofra
Messaggi: 34
Iscritto il: 28/04/2016, 7:17

kicerog ha scritto:Dati contabili post approvazione conto = nuova certificazione.
MA LA CIRCOLARE N. 17 DEL 03/04/2017 DEL MEF NON RIGUARDA IL PERIODO 2017/2019? PER IL 2016 NON ERA INVECE PREVISTO L'INVIO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE SOLO IN CASO DI PEGGIORAMENTO RISPETTO AL SALDO OBIETTIVO? GRAZIE
RMonti
Messaggi: 573
Iscritto il: 09/01/2015, 17:35

Decreto 6 marzo 2017 - protocollo n. 36991 (del collega Ragioniere dello Stato ...)

articolo 1 - comma 6.

I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui all’articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, trasmessi con la certificazione digitale di cui al comma 1, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto della gestione dell’anno 2016. A tal fine, qualora la certificazione di cui al comma 1, trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, sia difforme dalle risultanze del rendiconto della gestione, gli enti locali sono tenuti ad inviare, secondo le stesse modalità, una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all’articolo 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 29 giugno 2017).
Rebecca Zollo
Messaggi: 13
Iscritto il: 17/05/2017, 12:03

RMonti ha scritto:Decreto 6 marzo 2017 - protocollo n. 36991 (del collega Ragioniere dello Stato ...)

articolo 1 - comma 6.

I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui all’articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, trasmessi con la certificazione digitale di cui al comma 1, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto della gestione dell’anno 2016. A tal fine, qualora la certificazione di cui al comma 1, trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, sia difforme dalle risultanze del rendiconto della gestione, gli enti locali sono tenuti ad inviare, secondo le stesse modalità, una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all’articolo 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 29 giugno 2017).
Concordo con quanto affermato da RMonti.
Sicuramente ragionare in prospettiva prudenziale e mantenere la coerenza tra gli atti/documenti e le certificazioni non danneggia l'Ente.
Rebecca Zollo
Studio Sigaudo S.r.l.
Rispondi