perfettamente d'accordo con voi, ma allora mi spiegate il perchè dei due diversi prospetti inseriti nel parere al bilancio 2017, elaborato dal Consiglio Nazionale dei Commercialstii?
Si tratta di un abbaglio?
Pareggio di bilancio
Va premesso che, anche in questo caso, il legislatore non brilla per chiarezza.
L'articolo 9 della legge 243/2012 parla sempre di entrate dei primi cinque titoli e di spese dei primi tre titoli senza mai prendere in considerazione l'FCDE.
La legge 232/2016, dal comma 463 in avanti, richiama sempre le disposizioni del predetto articolo 9.
Qui è importante il comma 468, laddove viene specificato che al fine di garantire l'equilibrio nella fase di previsione, in attuazione del suddetto comma 9, al bilancio di previsione è allegato l'apposito prospetto dimostrativo, il quale non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del FCDE e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
In buona sostanza, mi sembrerebbe che il legislatore della legge di stabilità, usando il buon senso, dia una interpretazione sistemica dell'articolo 9 escludendo anche in fase di previsione quegli stanziamenti che in fase di rendiconto finirebbero, per loro stessa natura, nel risultato di amministrazione.
Almeno spero sia così.....
L'articolo 9 della legge 243/2012 parla sempre di entrate dei primi cinque titoli e di spese dei primi tre titoli senza mai prendere in considerazione l'FCDE.
La legge 232/2016, dal comma 463 in avanti, richiama sempre le disposizioni del predetto articolo 9.
Qui è importante il comma 468, laddove viene specificato che al fine di garantire l'equilibrio nella fase di previsione, in attuazione del suddetto comma 9, al bilancio di previsione è allegato l'apposito prospetto dimostrativo, il quale non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del FCDE e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
In buona sostanza, mi sembrerebbe che il legislatore della legge di stabilità, usando il buon senso, dia una interpretazione sistemica dell'articolo 9 escludendo anche in fase di previsione quegli stanziamenti che in fase di rendiconto finirebbero, per loro stessa natura, nel risultato di amministrazione.
Almeno spero sia così.....
Mi sembra una giusta analisi, la tua. Grazie del tuo contributo alla discussione.mcmurtry ha scritto:Va premesso che, anche in questo caso, il legislatore non brilla per chiarezza.
L'articolo 9 della legge 243/2012 parla sempre di entrate dei primi cinque titoli e di spese dei primi tre titoli senza mai prendere in considerazione l'FCDE.
La legge 232/2016, dal comma 463 in avanti, richiama sempre le disposizioni del predetto articolo 9.
Qui è importante il comma 468, laddove viene specificato che al fine di garantire l'equilibrio nella fase di previsione, in attuazione del suddetto comma 9, al bilancio di previsione è allegato l'apposito prospetto dimostrativo, il quale non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del FCDE e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
In buona sostanza, mi sembrerebbe che il legislatore della legge di stabilità, usando il buon senso, dia una interpretazione sistemica dell'articolo 9 escludendo anche in fase di previsione quegli stanziamenti che in fase di rendiconto finirebbero, per loro stessa natura, nel risultato di amministrazione.
Almeno spero sia così.....
Buondì,
mi confermate che ai sensi dell'art. 1, comma 463 della L. 11-12-2016 n. 232 (LEGGE DI STABILITA' PER IL 2017): "463. A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208... "
Il comma 712 prevedeva: "712. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711".
QUINDI DAL BILANCIO 2017 NON E' PIU' ALLEGATO OBBLIGATORIO, GIUSTO?
mi confermate che ai sensi dell'art. 1, comma 463 della L. 11-12-2016 n. 232 (LEGGE DI STABILITA' PER IL 2017): "463. A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208... "
Il comma 712 prevedeva: "712. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711".
QUINDI DAL BILANCIO 2017 NON E' PIU' ALLEGATO OBBLIGATORIO, GIUSTO?
"Qui è importante il comma 468, laddove viene specificato che al fine di garantire l'equilibrio nella fase di previsione, in attuazione del suddetto comma 9, al bilancio di previsione è allegato l'apposito prospetto dimostrativo, il quale non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del FCDE e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione."

