Forse sperando nelle ormai consuete proroghe concesse per la data di approvazione dei bilanci preventivi, numerosi Comuni si sono trovati ad approvare le aliquote dei tributi comunali in ritardo rispetto al termine prefissato (e rimasto tale) del 30 luglio 2015 (costituiscono caso eccezionale la Regione Sicilia e le città metropolitane, per le quali il Ministero dell’Interno ha differito la scadenza al 30 settembre).
Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, in caso di mancata approvazione di aliquote e tariffe entro il termine stabilito (ossia la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione), esse si intendono prorogate dall’anno precedente per quello in corso. Il medesimo effetto è previsto dall’art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001 per i regolamenti comunali.
Dunque, le delibere approvate tardivamente non possono trovare applicazione nel 2015, autorizzando così i contribuenti a fare riferimento ad aliquote e tariffe approvate per l’anno precedente. Tuttavia, è necessario che sia il Tar a determinare l’illegittimità delle delibere comunali, in conseguenza del ricorso presentato dai contribuenti o dal Ministero delle Finanze stesso. Quest’ultimo, infatti, ha il potere di impugnativa, nonché un esplicito obbligo in tal senso nel caso di mancata pubblicazione delle delibere comunali relative a IMU e TASI entro la scadenza del 28 ottobre 2015.
L’unica eccezione al quadro fin qui tratteggiato può riguardare la TARI, poiché la normativa prevede che, qualora l’applicazione delle tariffe dell’anno precedente non sia sufficiente alla copertura totale dei costi del servizio, rientra nella facoltà del Comune l’inserimento di tale conguaglio negativo nel piano finanziario dell’anno successivo.
Nel caso in cui, comunque, il Ministero non proceda contro le delibere approvate tardivamente, il contribuente ha la possibilità di fare riferimento ad aliquote e tariffe dell’anno precedente, riservandosi poi il diritto di impugnare un eventuale atto di accertamento comunale emesso al riguardo.
Delibere comunali tardive sulle aliquote dei tributi
- Novello Ragioneria
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"Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalita' sopra indicate e' possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 (parla del termine per i riequilibri entro il 31 luglio)."

Ultima modifica di Novello Ragioneria il 31/03/2017, 15:47, modificato 1 volta in totale.
Dove finisce la logica inizia la ferrovia!
- lucio guerra
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Oltre il termine le delibere non hanno alcun valore ... o pronunciamenti del ministero e di giurisprudenza vanno tutti on questa direzione
non comprendo proprio il perché si debba cercare la deroga invece che deliberare nei termini
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