Ho cercato tra tutte le discussioni ma non sono riuscito a trovare una risposta.
Il principio contabile (8.13) dice:
Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:
a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli;
Non sono riuscito a trovare corrispondenza a questo enunciato nel testo unico aggiornato.
E' quindi possibile, nel corso dell'esercizio provvisorio, stornare importi tra i capitoli dello stesso macroaggregato?
Mi confermate che per macroaggregato si intende fino al terzo livello?
Tali variazioni, se attuabili, sarebbero di competenza della Giunta?
Grazie anticipato a chi vorrà illuminarmi.
Ancora variazioni esercizio provvisorio
Non credo ci sia una previsione specifica nel TUEL.
La ratio del principio sta nel fatto che non si tratta di variazioni di competenza consiliare, perché in ogni caso effettuate all'interno dello stesso programma di spesa, che fa limite per l'esercizio provvisorio e anche per il calcolo dei dodicesimi.
Per cui l'autorizzazione consiliare è già ricevuta con l'approvazione (e le variazioni) del bilancio nell'anno precedente. All'interno dello stanziamento del programma, la giunta (se spostamenti fra macroaggregati diversi) o i responsabili (se fra capitoli dello stesso MA) possono effettuare variazioni con propri provvedimenti, esattamente come a bilancio approvato.
La ratio del principio sta nel fatto che non si tratta di variazioni di competenza consiliare, perché in ogni caso effettuate all'interno dello stesso programma di spesa, che fa limite per l'esercizio provvisorio e anche per il calcolo dei dodicesimi.
Per cui l'autorizzazione consiliare è già ricevuta con l'approvazione (e le variazioni) del bilancio nell'anno precedente. All'interno dello stanziamento del programma, la giunta (se spostamenti fra macroaggregati diversi) o i responsabili (se fra capitoli dello stesso MA) possono effettuare variazioni con propri provvedimenti, esattamente come a bilancio approvato.
Andrea Minari
Formatore Studio Sigaudo srl
Formatore Studio Sigaudo srl
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SILVIA EMANUELLI
- Messaggi: 398
- Iscritto il: 03/01/2015, 9:02
Quindi, riprendendo il principio contabile posso , in esercizio provvisorio, fare variazione di bilancio nello stesso macroaggregato (livello 2) con determina del responsabile. Corretto???
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Daniela Carboni
- Messaggi: 55
- Iscritto il: 16/01/2015, 20:16
Nel caso di esercizio provvisorio con necessità di effettuare spostamenti fra macroaggregati diversi (livello 2)all'interno dello stesso programma, si potrebbe agire con delibera di Giunta in base al punto 8.13 del principio contabile 4.2:
1) sulla delibera di Giunta è necessario il parere del revisore?
2) queste variazioni sono consentite anche per comuni sotto i 5000 abitanti che non hanno PEG in quanto non obbligatorio?
1) sulla delibera di Giunta è necessario il parere del revisore?
2) queste variazioni sono consentite anche per comuni sotto i 5000 abitanti che non hanno PEG in quanto non obbligatorio?
E allora la differenza tra l'aver approvato o meno il PEG, per quanto concerne le variazioni, in cosa consiste? Nella non necessaria determinazione del responsabile del servizio finanziario per variazioni all'interno dello stesso Macroaggregato?
Rinnovo la domanda. Grazie.EMI68 ha scritto:E allora la differenza tra l'aver approvato o meno il PEG, per quanto concerne le variazioni, in cosa consiste? Nella non necessaria determinazione del responsabile del servizio finanziario per variazioni all'interno dello stesso Macroaggregato?

