Buongiorno, qualcuno sa per cortesia dirmi la differenza tra utilizzo congiunto art. 14 CCNL 22.012004 e comando?
grazie!
utilizzo congiunto e comando
qualcuno mi aiuta? Si differenzia forse perché il comando si intende a tempo pieno e l'art. 14 invece parla di utilizzo congiunto e quindi parziale?GRAZIEMariposa ha scritto:Buongiorno, qualcuno sa per cortesia dirmi la differenza tra utilizzo congiunto art. 14 CCNL 22.012004 e comando?
grazie!
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kicerog
Il comando presuppone che l' ente A conceda autorizzazione al dipendente a prestare servizio presso un ente terzo B per l'intero orario di servizio . L'ente A continua a erogare la retribuzione fondamentale che sarà rimborsata dall'ente B.
L' utilizzo congiunto del dipendente presuppone una convenzione tra ente A e ente B , che disciplini l'espletamento del servizio del dipendente nei 2 enti nelle 36 ore settimanali.
L' utilizzo congiunto del dipendente presuppone una convenzione tra ente A e ente B , che disciplini l'espletamento del servizio del dipendente nei 2 enti nelle 36 ore settimanali.
Sono molto simili, la differenza consiste nel motivo, nella durata e nel trattamento economico
Il comando (art.56 T.U. n.3/1957) è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
L’art.14 CCNL 22/1/2004 invece, prevede che gli enti locali possono utilizzare personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse.
La posizione di comando, non comporta trasformazione del rapporto di impiego, l'impiegato viene destinato a prestare servizio, presso un'amministrazione diversa, il “rapporto organico” continua ad intercorrere tra il dipendente e l'ente di appartenenza anche per quanto riguarda gli aspetti retributivi.
Si modifica invece il “rapporto di servizio”, poichè il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo/funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare nell’amministrazione di destinazione, a favore della quale lavora.
Nell’utilizzo congiunto coesistono invece due distinti "rapporti di servizio" per i periodi di tempo in cui presta servizio nelle due diverse Amministrazioni.
La differenza “sostanziale” invece è data dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 14 del CCNL 2004
Il comando (art.56 T.U. n.3/1957) è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
L’art.14 CCNL 22/1/2004 invece, prevede che gli enti locali possono utilizzare personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse.
La posizione di comando, non comporta trasformazione del rapporto di impiego, l'impiegato viene destinato a prestare servizio, presso un'amministrazione diversa, il “rapporto organico” continua ad intercorrere tra il dipendente e l'ente di appartenenza anche per quanto riguarda gli aspetti retributivi.
Si modifica invece il “rapporto di servizio”, poichè il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo/funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare nell’amministrazione di destinazione, a favore della quale lavora.
Nell’utilizzo congiunto coesistono invece due distinti "rapporti di servizio" per i periodi di tempo in cui presta servizio nelle due diverse Amministrazioni.
La differenza “sostanziale” invece è data dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 14 del CCNL 2004
3. La contrattazione decentrata dell’ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale ….
4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell’ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati …
5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l’importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento.
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 
Si, è possibile.
Tieni anche presente che l'art. 14 comma 1 prevede che l'utilizzazione parziale, non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale; pertanto non c'è neanche la limitazione oraria per il personale part-time.
Tieni anche presente che l'art. 14 comma 1 prevede che l'utilizzazione parziale, non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale; pertanto non c'è neanche la limitazione oraria per il personale part-time.
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 

