. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: (241)
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica (228).
Quindi un dipendente a tempo indeterminato e full time può insegnare in una scuola superiore senza dover essere a part time?
docenza
Oltre al D.lgs 165/2001 devi tenere presente anche la disciplina dei CCNL e le incompatibilità previste dalla normativa della scuola e del pubblico impiego in generale.
Un dipendente pubblico è comunque soggetto al principio generale dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico che vieta il cumulo di impieghi; è ancora operante il divieto generale stabilito dall’art.1, comma 58 della L.662/96. Per i soli dipendenti degli enti locali, tale divieto è stato in parte superato dall’art.92, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 (doppio part-time presso due enti locali).
Posso sbagliare, ma credo che il termine "docenza" (per come inserito nella lett. f-bis dell'art.52 che sembra riferito ad attività "diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione") non possa essere interpretato come "assunzione in ruolo" presso un istituto scolastico.
In sintesi, secondo me:
Un dipendente pubblico è comunque soggetto al principio generale dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico che vieta il cumulo di impieghi; è ancora operante il divieto generale stabilito dall’art.1, comma 58 della L.662/96. Per i soli dipendenti degli enti locali, tale divieto è stato in parte superato dall’art.92, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 (doppio part-time presso due enti locali).
Posso sbagliare, ma credo che il termine "docenza" (per come inserito nella lett. f-bis dell'art.52 che sembra riferito ad attività "diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione") non possa essere interpretato come "assunzione in ruolo" presso un istituto scolastico.
In sintesi, secondo me:
- Se ad esempio, un informatico è incaricato (non assunto) per tenere un corso organizzato dall'istituto scolastico per il conseguimento dell'ECDL, si.
- Se invece intendi che un ingegnere possa essere assunto in ruolo come professore di matematica o fisica in un Liceo statale, no.
- Se infine, l'assunzione è presso una scuola privata: per un dipendente part-time, si; per un full time ... Io direi di no, ma non ci metto la mano sul fuoco. Boh?
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 

