La riduzione della sanzione pari ad un terzo prevista per l'accertamento con adesione e del 35% nel caso di mediazione, può essere applicata anche relativamente alla sanzione per omesso versamento prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 ?
Se si nel primi caso diventerebbe del 10% e nel secondo del 10,5%, eè corretto?
Sanzioni accertamento con adesione/mediazione
- lucio guerra
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si
..anche se in un articolo su: professionisti.it narrava:
Tuttavia, il beneficio si applica solo alle violazioni di omessa o infedele dichiarazione. Non è ammessa adesione relativamente agli accertamenti notificati per omesso, tardivo o parziale versamento del tributo. La sanzione del 30% irrogata per queste violazioni non è riducibile a un terzo. Nelle ipotesi di omessa o infedele denuncia, invece, il pagamento della sanzione in misura ridotta e il contestuale versamento del tributo accertato comportano la rinuncia da parte del contribuente a contestare il provvedimento emanato dal comune. Va rilevato che la riduzione della sanzione nei casi di adesione all'accertamento, che comporta l'acquiescenza del contribuente, nulla ha a che vedere con lo strumento della definizione agevolata previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 472/1997. Quest'ultimo beneficio si estende a tutti i tributi, erariali e locali, e non impone la rinuncia a impugnare l'accertamento. È però necessario informare il contribuente che può aderire all'accertamento o, in via alternativa, può fruire della definizione agevolata. In entrambi i casi la sanzione è ridotta a un terzo. Sarebbe stato meglio differenziare, come era prima dell'intervento normativo, le due misure delle sanzioni (1/4 e 1/3), a seconda che l'interessato scelga o meno di rinunciare
Tuttavia, il beneficio si applica solo alle violazioni di omessa o infedele dichiarazione. Non è ammessa adesione relativamente agli accertamenti notificati per omesso, tardivo o parziale versamento del tributo. La sanzione del 30% irrogata per queste violazioni non è riducibile a un terzo. Nelle ipotesi di omessa o infedele denuncia, invece, il pagamento della sanzione in misura ridotta e il contestuale versamento del tributo accertato comportano la rinuncia da parte del contribuente a contestare il provvedimento emanato dal comune. Va rilevato che la riduzione della sanzione nei casi di adesione all'accertamento, che comporta l'acquiescenza del contribuente, nulla ha a che vedere con lo strumento della definizione agevolata previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 472/1997. Quest'ultimo beneficio si estende a tutti i tributi, erariali e locali, e non impone la rinuncia a impugnare l'accertamento. È però necessario informare il contribuente che può aderire all'accertamento o, in via alternativa, può fruire della definizione agevolata. In entrambi i casi la sanzione è ridotta a un terzo. Sarebbe stato meglio differenziare, come era prima dell'intervento normativo, le due misure delle sanzioni (1/4 e 1/3), a seconda che l'interessato scelga o meno di rinunciare
- lucio guerra
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sei ovviamente libera di scegliere la tua strada
Sono due strumenti differenti.
In caso di accertamento con adesione la riduzione ad 1/3 è ammessa solo per le sanzioni relative alla dichiarazione. Quindi la sanzione per omesso/tardivo versamento del 30% non è abbattibile con questo strumento.
In caso di mediazione, nel mio ente abbiamo previsto la riduzione del 35% anche della sanzione del 30% per omesso/tardivo versamento. E' anche vero che diversi relatori/autori sostengono il contrario (e sinceramente faccio fatica a dargli torto, soprattutto laddove non c'è materia da "mediare").
In caso di accertamento con adesione la riduzione ad 1/3 è ammessa solo per le sanzioni relative alla dichiarazione. Quindi la sanzione per omesso/tardivo versamento del 30% non è abbattibile con questo strumento.
In caso di mediazione, nel mio ente abbiamo previsto la riduzione del 35% anche della sanzione del 30% per omesso/tardivo versamento. E' anche vero che diversi relatori/autori sostengono il contrario (e sinceramente faccio fatica a dargli torto, soprattutto laddove non c'è materia da "mediare").
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