Grazie per l'aiuto!
fallimento e ruolo coattivo
Il Comune ha notificato a marzo 2014 avvisi di accertamento per mancato versamento imu per gli anni 2012 e 2013 ad una ditta dichiarata fallita con una sentenza di gennaio 2014. L'Ente si è correttamente insinuata nella procedura fallimentare per gli accertamenti emessi (notificati sia alla ditta anche al curatore fallimentare). E' obbligo ora procedere all'iscrizione a ruolo coattivo visto il consistente importo da recuperare e il perdurare della procedura fallimentare?????
Grazie per l'aiuto!
Grazie per l'aiuto!
- lucio guerra
- Messaggi: 6864
- Iscritto il: 31/12/2014, 12:52
- Località: Fratte Rosa
- Contatta:
Non è necessario. . Può richiedere conferma al curatore
no verifica solo la data della sentenza per emettere l'avviso di accertamento per l'anno 2014 mese di gennaio.
quanto alla durata ne passeranno anni....io ho fallimenti che durano ormai da venti anni
devi solo verificare che alla fine della procedura il curatore provveda a riversarti il dovuto...
quanto alla durata ne passeranno anni....io ho fallimenti che durano ormai da venti anni
devi solo verificare che alla fine della procedura il curatore provveda a riversarti il dovuto...
- lucio guerra
- Messaggi: 6864
- Iscritto il: 31/12/2014, 12:52
- Località: Fratte Rosa
- Contatta:
Dalla data di apertura della procedura non si emette più nessun accertamento e dovrebbe essere la stessa procedura a versare l'imposta in seguito alla vendita degli immobili
Certo Lucio...io mi riferivo a fatto che magari (potrebbe succedere) il curatore non versi l'IMU dopo la chiusura della procedura fallimentare e la vendita degli immobili....lucio guerra ha scritto:Dalla data di apertura della procedura non si emette più nessun accertamento e dovrebbe essere la stessa procedura a versare l'imposta in seguito alla vendita degli immobili
- lucio guerra
- Messaggi: 6864
- Iscritto il: 31/12/2014, 12:52
- Località: Fratte Rosa
- Contatta:
Ripeto .. non puoi fare più nulla .. attendi se gli restano i soldi per versare l'imposta. .. altrimenti. . nulla
Bisogna fare una opportuna distinzione tra l'imposta maturata durante il periodo fallimentare e l'imposta maturata ante periodo fallimentare.
L'Imu maturata durante il periodo fallimentare è da versare entro i 90 giorni dalla vendita dell'immobile ed è un debito prededucibile della procedura.
L'imposta maturata viene prelevata dal prezzo di vendita, quindi è responsabilità del curatore accantonare tale somma e versarla al comune entro i 90 giorni dalla vendita dell'immobile. Ed è da tale data che partono i termini di prescrizione.
In mancanza ritengo che vada emesso un avviso di accertamento nei confronti della procedura e notificata al curatore (tesi avvalorata da alcuni corsi che ho seguito e anche da un caso pratico che mi è capitato). L'articolo 8 comma 6 del d.lgs. 504/92 è molto chiaro e il curatore non può saltarlo a piè pari -
E' chiaro che tutto si complica nel caso in cui il fallimento nel frattempo è stato chiuso.
L'ICI/IMU invece ante fallimento doveva essere stata insinuata nel passivo fallimentare ed è soggetta alla normativa generale della c.d. "par condicio creditorum", ricordando che il nostro privilegio è di 20° grado.. per cui.. bisogna accontentarsi delle somme derivanti dalle varie ripartizioni (se arriva qualcosa). Per la restante parte.. non c'è niente da fare
L'Imu maturata durante il periodo fallimentare è da versare entro i 90 giorni dalla vendita dell'immobile ed è un debito prededucibile della procedura.
L'imposta maturata viene prelevata dal prezzo di vendita, quindi è responsabilità del curatore accantonare tale somma e versarla al comune entro i 90 giorni dalla vendita dell'immobile. Ed è da tale data che partono i termini di prescrizione.
In mancanza ritengo che vada emesso un avviso di accertamento nei confronti della procedura e notificata al curatore (tesi avvalorata da alcuni corsi che ho seguito e anche da un caso pratico che mi è capitato). L'articolo 8 comma 6 del d.lgs. 504/92 è molto chiaro e il curatore non può saltarlo a piè pari -
E' chiaro che tutto si complica nel caso in cui il fallimento nel frattempo è stato chiuso.
L'ICI/IMU invece ante fallimento doveva essere stata insinuata nel passivo fallimentare ed è soggetta alla normativa generale della c.d. "par condicio creditorum", ricordando che il nostro privilegio è di 20° grado.. per cui.. bisogna accontentarsi delle somme derivanti dalle varie ripartizioni (se arriva qualcosa). Per la restante parte.. non c'è niente da fare

