Buongiorno a tutti
ci è appena capitato un caso particolare che riporto di seguito:
A fine anno è stato inviata ingiunzione fiscale ad un contribuente contenente diversi tributi tra cui l'IMU. Oggi il contribuente dice di non dover pagare l'IMU in quanto non possiede un fabbricato D1 indicato negli avvisi di accertamento IMU notificati nel 2015. Oggi da una verifica del catasto risulta che il fabbricato in questione è stato soppresso a ottobre 2016 per poi accatastare l'immobile come abitazione (diventa abitazione principale). Nel DOCFA viene riportata la seguente causale: trattasi di dichiarazione uiu art 19 dl 78/10. Data in cui la variazione si è verificata:20/09/2016. Il fabbricato era stato accatastato d'ufficio dall'Agenzia del Territorio nel 2011 come D.1.
Sorgono due dubbi:
1) Tale variazione è retroattiva agli anni accertati 2012-2013 tanto da far decadere il credito del comune riferito a tale immobile? Parrebbe di no in quanto la data di variazione dell'abitazione è il 20/09/2016
2) considerato che gli avvisi di accertamento sono diventati definitivi a febbraio 2016, possiamo variare l'importo indicato nell'ingiunzione? Noi pensiamo non sia possibile. Se non viene effettuato tale variazione il contribuente può impugnare l'atto per tale motivo?
Grazie
L'ingiunzione può correggere errori di accertamento?
- lucio guerra
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l'ingiunzione può essere impugnata solo per vizi propri e non può andare a modificare gli avvisi di accertamento già esecutivi
nel caso è necessario procedere con l'annullamento di tutti gli atti e ricominciare iter con immobili corretti
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- lucio guerra
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a mio parere... si
si tratta di una procedura transitoria che consiste nella attribuzione d’ufficio della rendita catastale presunta da parte dell’Agenzia del Territorio “nelle more dell’iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701” ai sensi dell’art.19, comma 10 del D.L.78/2010 conv. con L.122/2010 (per brevità chiamato DL 78/10).
si tratta di una procedura transitoria che consiste nella attribuzione d’ufficio della rendita catastale presunta da parte dell’Agenzia del Territorio “nelle more dell’iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701” ai sensi dell’art.19, comma 10 del D.L.78/2010 conv. con L.122/2010 (per brevità chiamato DL 78/10).
- lucio guerra
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se non era un D1 ma una abitazione .... be.. c'è una bella differenza
dal punto di vista legislativo la variazione è oltre i termini, dal punto di vista pratico faresti versare l'imposta su un D1 che di fatto non lo è
dal punto di vista legislativo la variazione è oltre i termini, dal punto di vista pratico faresti versare l'imposta su un D1 che di fatto non lo è
Grazie
Quindi se per caso avessimo emesso l'ingiunzione nel 2018 non avremmo più potuto riscuotere le somme anche se in prima battuta accertate ampiamente entro i termini solo perché il contribuente non ha comunicato niente al Comune sino al momento della ricezione dell'ingiunzione....non saremmo più stati dentro i termini per l'emissione e notifica degli accertamenti entro i 5 anni...
E non abbiamo mai una visione definitiva degli immobili perché questo può accadere anche in futuro per avvisi di accertamento già emessi in passato...senza certezza dell'IMU che si potrà riscuotere...
Detto questo....
Nel caso si decida di procedere con rettifica avvisi di accertamento relativi all'IMU può rimanere in piedi almeno la parte dell'ingiunzione relativa agli altri tributi i cui accertamenti non necessitano di rettifica? Altrimenti alcuni tributi ad oggi 2017 sarebbero prescritti!!! Possiamo comunque addebitare tutti gli oneri e le spese che l'Ente ha dovuto sopportare per le notifiche al contribuente? Grazie ancora
Quindi se per caso avessimo emesso l'ingiunzione nel 2018 non avremmo più potuto riscuotere le somme anche se in prima battuta accertate ampiamente entro i termini solo perché il contribuente non ha comunicato niente al Comune sino al momento della ricezione dell'ingiunzione....non saremmo più stati dentro i termini per l'emissione e notifica degli accertamenti entro i 5 anni...
E non abbiamo mai una visione definitiva degli immobili perché questo può accadere anche in futuro per avvisi di accertamento già emessi in passato...senza certezza dell'IMU che si potrà riscuotere...
Detto questo....
Nel caso si decida di procedere con rettifica avvisi di accertamento relativi all'IMU può rimanere in piedi almeno la parte dell'ingiunzione relativa agli altri tributi i cui accertamenti non necessitano di rettifica? Altrimenti alcuni tributi ad oggi 2017 sarebbero prescritti!!! Possiamo comunque addebitare tutti gli oneri e le spese che l'Ente ha dovuto sopportare per le notifiche al contribuente? Grazie ancora
- lucio guerra
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non so che dirvi.. fate come meglio credete
A mio modesto parere non sarei d'accordo nel "rettificare" per due motivi..
1) accertamento notificato ed non Impugnato dal contribuente (sul fatto della categoria D1)
2) Accatastamento d'Ufficio dell'Agenzia nel 2011. A seguito dell'accatastamento l'Agenzia avrà notificato la rendita e la categoria ...SENZA CHE IL CONTRIBUENTE ha impugnato il tutto....Mi viene spontaneo intuire che, fino alla data di variazione la situazione dell'Immobile doveva essere quella classificabile come D1 e successivamente variata come abitazione....Tutto questo a mio personale parere...
1) accertamento notificato ed non Impugnato dal contribuente (sul fatto della categoria D1)
2) Accatastamento d'Ufficio dell'Agenzia nel 2011. A seguito dell'accatastamento l'Agenzia avrà notificato la rendita e la categoria ...SENZA CHE IL CONTRIBUENTE ha impugnato il tutto....Mi viene spontaneo intuire che, fino alla data di variazione la situazione dell'Immobile doveva essere quella classificabile come D1 e successivamente variata come abitazione....Tutto questo a mio personale parere...

