E' stato notificato un ricorso ad un avviso di accertamento IMU 2012 in Commissione Tributaria con istanza di reclamo ex art. 17-bis Dlgs n. 546/1992.
E' necessario rispondere al reclamo o è possibile far trascorrere i 90 giorni e poi controdedurre in Commissione dopo il deposito della parte ricorrente.
Leggevo che per denegare il reclamo le motivazioni sono poi quelle delle controdeduzioni e nel caso in questione sono alquanto articolate e lunghe.
Ricorso Commissione Tributria e istanza di reclamo
A mio avviso, anche se non previsto dalla norma, la risposta al reclamo va data anche se di diniego.
Per correttezza processuale e per dimostrare che l'ente ha comunque riesaminato l'atto (senza inerzia) e confermata la propria posizione.
Cioè, a mio avviso, è utile anche in caso di soccombenza e relativa eventuale esposizione spese processuali.
Per correttezza processuale e per dimostrare che l'ente ha comunque riesaminato l'atto (senza inerzia) e confermata la propria posizione.
Cioè, a mio avviso, è utile anche in caso di soccombenza e relativa eventuale esposizione spese processuali.
- lucio guerra
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Effettuare una adeguata mediazione. ...
- lucio guerra
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Da quello che ha scritto cgizzi. .. motivazioni articolate e lunghe... mi sembra una situazione complessa
L'Istituto della mediazione c'è proprio per questo
Com’è noto, l’istituto in questione costituisce uno strumento deflativo del contenzioso tributario di recente
introduzione (è stato previsto dall’articolo 39, comma 9, del Dl 98/2011 e ha subito modifiche ad opera
dell’articolo 1, comma 611, lettera a), della legge 147/2013), finalizzato a consentire un esame preventivo
della fondatezza dei motivi del ricorso e una verifica circa la possibilità di evitare, mediante il
raggiungimento di un accordo di mediazione, l’instaurazione di un giudizio tributario.
L'Istituto della mediazione c'è proprio per questo
Com’è noto, l’istituto in questione costituisce uno strumento deflativo del contenzioso tributario di recente
introduzione (è stato previsto dall’articolo 39, comma 9, del Dl 98/2011 e ha subito modifiche ad opera
dell’articolo 1, comma 611, lettera a), della legge 147/2013), finalizzato a consentire un esame preventivo
della fondatezza dei motivi del ricorso e una verifica circa la possibilità di evitare, mediante il
raggiungimento di un accordo di mediazione, l’instaurazione di un giudizio tributario.
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Ma si possono far passare anche i 90 giorni. .. io non lo farei ... poi ognuno
Scusate se torno sull'argomento ...
ho seguito un corso dell'Anutel sulla mediazione tributaria nel quale si è sostenuto la necessità anche per i piccoli comuni della costituzione di un ufficio apposito per la mediazione distinto dall'ufficio tributi per non incorrrere "nel conflitto di interessi" ...
Ora nel mio Comune per ragioni organizzative non vi è stata alcuna costituzione e pertanto posso comunque rispondere al reclamo in qualità di Responsabile del Settore Entrate firmatario dell'accertamento??
ho seguito un corso dell'Anutel sulla mediazione tributaria nel quale si è sostenuto la necessità anche per i piccoli comuni della costituzione di un ufficio apposito per la mediazione distinto dall'ufficio tributi per non incorrrere "nel conflitto di interessi" ...
Ora nel mio Comune per ragioni organizzative non vi è stata alcuna costituzione e pertanto posso comunque rispondere al reclamo in qualità di Responsabile del Settore Entrate firmatario dell'accertamento??
- lucio guerra
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certamente
nei piccoli enti è impensabile distinguere i due uffici.
Il conflitto di interessi a mio avviso, in questo caso, è una pippa da giuristi per una norma pensata per i "grandi enti".
Oltretutto l'istanza di reclamo mediazione potrebbe contenere ulteriori e nuovi elementi utili per riesaminare l'atto, attività che può fare solo chi ha emesso l'atto in mancaza di altre figure con adeguata professionalità nei piccoli enti.
Il conflitto di interessi a mio avviso, in questo caso, è una pippa da giuristi per una norma pensata per i "grandi enti".
Oltretutto l'istanza di reclamo mediazione potrebbe contenere ulteriori e nuovi elementi utili per riesaminare l'atto, attività che può fare solo chi ha emesso l'atto in mancaza di altre figure con adeguata professionalità nei piccoli enti.

