Aspettativa per incarico Ex art. 90 D.Lgs 267/2000

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amministrativoc1
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Iscritto il: 20/01/2015, 12:30

Pongo il seguente quesito, un dipendente a tempo indeterminato in una P.A., può collocarsi in aspettativa per accettare un incarico ex art 90 D.Lgs 67/2000, sulla falsariga di quanto avviene per gli incarichi ex art. 110?
Paolo Gros
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certo
Paolo Gros
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giuseppefrancesco
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Iscritto il: 19/01/2015, 18:29

Scusate, rilancio.
Se il dipendente del Comune A viene chiamato nello staff del Sindaco del COmune B, il comune A può rifiutare la concessione dell'aspettativa?

Immaginerei di si....non credo sussistano interessi pubblici sovraordinati che impongano la concessione....
ma mi lascio illuminare volentieri.
Grazie
kkk1972
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Iscritto il: 15/01/2015, 2:04

Immagini male.
L'aspettativa è un automatismo.
Il legislatore ha ritenuto che fossero prevalenti gli interessi di chi nomina rispetto agli interessi di chi si vede "portare via" un dipendente.
kkk1972
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giuseppefrancesco
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Iscritto il: 19/01/2015, 18:29

Che aspettativa è? alla luce di quale norma?
Sicuramente NON l'art. 11 CCNL 14.9.2000 (motivi personali): sia perché i motivi personali sono altri (familiari etc.),, sia perché qui l'aspettativa è max 12 mesi in tre anni, mentre nell'art. 90 dura 5 anni;

Direi neanche cariche elettive, dottorato, ricerca etc.

Un'interpretazione estensiva dell'a. 19/6 del 165/2011? qui si parla di incarichi dirigenziali, nell'art. 90 non si va a fare il dirigente;

Questo per dire che mi pone dubbi il pensare che un dipendente possa prendere aspettativa per andare a lavorare presso altra PA senza che il datore di lavoro originario possa dire qualcosa; posso capire la carica elettiva, dove la legge ti garantisce, ma andare a lavorare da un'altra parte....
kkk1972
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Iscritto il: 15/01/2015, 2:04

giuseppefrancesco ha scritto:Che aspettativa è? alla luce di quale norma?
Alla luce dell'articolo 90, comma 1, del TUEL:
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
La norma dice "sono collocati" e non "se l'ente datore di lavoro è d'accordo possono essere collocati".
kkk1972
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giuseppefrancesco
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Iscritto il: 19/01/2015, 18:29

Hoc....mi hai illuminato....
grazie
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