La Corte dei Conti della Lombardia, a seguito di richiesta di parere presentata da un Comune, ha fornito la seguente interpretazione dell’art. 7, comma 5 del DL n. 78/2015: il 10% della somma netta ricavata dalle alienazioni del patrimonio immobiliare deve essere obbligatoriamente destinato all’estinzione anticipata dei mutui (parere n. 85/2016). I giudici sottolineano che l’ente non gode di alcuno spazio di discrezionalità per quanto riguarda la destinazione di questa quota dei proventi.
La restante quota dei proventi è da destinarsi, come indicato dalla normativa di cui sopra, alla copertura di spese di investimento e/o alla riduzione del debito.
Proventi delle alienazioni: il 10% ai mutui
Moderatore Tutto PA ha scritto:La Corte dei Conti della Lombardia, a seguito di richiesta di parere presentata da un Comune, ha fornito la seguente interpretazione dell’art. 7, comma 5 del DL n. 78/2015: il 10% della somma netta ricavata dalle alienazioni del patrimonio immobiliare deve essere obbligatoriamente destinato all’estinzione anticipata dei mutui (parere n. 85/2016). I giudici sottolineano che l’ente non gode di alcuno spazio di discrezionalità per quanto riguarda la destinazione di questa quota dei proventi.
La restante quota dei proventi è da destinarsi, come indicato dalla normativa di cui sopra, alla copertura di spese di investimento e/o alla riduzione del debito.
ritenete che quanto sopra valga anche in caso di cessione in permuta di un immobile di proprietà comunale?
grazie
GraziePERGOLESI ha scritto:Le permute non sono alienazioni, per cui la norma non si applica.
Segnalo comunque che la Corte Costituzionale è intervenuta con sentenza n. 189/15 dichiarando l'illegittimità costituzionale del comma 11 dell'art. 56bis del D.L. 69/13.
alla luce dell'intervento della corte costituz. da te segnalato quasi quasi non procedo con alcuna variazione di bilancio di destinazione del 10%
e mi limito a vincolare comunque avanzo (visto che per fortuna ne ho) per il 10%... la vincolo appunto a una possibile futura riduzione dei mutui (che poi non sarebbe per niente una cattiva idea)..
Attenzione che l'illegittimità costituzionale è stata dichiarata per la precedente versione del comma 11, quella che disponeva che il 10% delle alienazioni dovesse essere destinato al fondo per l'ammortamento dei titoli di statoPERGOLESI ha scritto:Le permute non sono alienazioni, per cui la norma non si applica.
Segnalo comunque che la Corte Costituzionale è intervenuta con sentenza n. 189/15 dichiarando l'illegittimità costituzionale del comma 11 dell'art. 56bis del D.L. 69/13.

