mobilità e divieto di reformatio in peius

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Mariposa
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Iscritto il: 22/09/2015, 10:53

Buongiorno, vorrei chiedere se un dipendente che si sposta per mobilità mantiene il livello retributivo più alto che percepiva dall'amministrazione precedente (amministrazione con sede in Regione a Statuto Speciale) . E' effettivamente venuto meno il principio del c.d. "divieto di reformatio in peius"? grazie
Paolo Gros
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non che io sappia
Paolo Gros
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Mariposa
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grazie Paolo,

mi riferisco a questo pronunciamento:

CORTE DEI CONTI LOMBARDIA
PARERE 20 FEBBRAIO 2015, N. 56
PUBBLICO IMPIEGO - LEGGE 147/2013, ART, 1, COMMA 458 - ABROGAZIONE DEL CD. DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS - DIRITTO PER I DIPENDENTI PUBBLICI DI MANTENERE IL TRATTAMENTO ECONOMICO PIÙ FAVOREVOLE IN CASO DI MUTAMENTO DI "CARRIERA" - NON SUSSISTE - RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2014
Mariposa
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aggiungo: mi chiedo se vale solo per i passaggi di carriera o è da considerarsi come abrogazione di un principio generale,grazie
kkk1972
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Confermo che il principio è venuto meno e le norme citate dalla CdC Lombardia hanno rafforzato quanto previsto già dall'articolo 30 del d.lgs. 165/2001:
"2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione."
Nello specifico sono state abrogate le "diverse previsioni", che consentivano l'attribuzione dell'assegno ad personam (riassorbibile in caso di mobilità volontaria), ma anche prima dell'abrogazione di tali norme, c'era già chi sosteneva che per gli enti locali non ci fosse spazio per il mantenimento di tali assegni, visto che i CCNL non avevano previsioni generali in merito.
kkk1972
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Paolo Gros
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sono state abrogate le "diverse previsioni",... da quale norma ?
Paolo Gros
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kkk1972
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Paolo Gros ha scritto:sono state abrogate le "diverse previsioni",... da quale norma ?
Articolo 1, comma 458, della legge 147/2013:
458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, e' sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita'.
In sintesi:
la Sezione di controllo per la Lombardia, pronunciandosi sul quesito posto dal Comune di Calolziocorte richiamato in premessa, enuncia il seguente principio di diritto:

"con l'abrogazione dell'art. 202 del D.p.r. n. 3/1957 e dell'art. 3, comma 57, della Legge n. 537/93 da parte dell'articolo 1, comma 458, della Legge n. 147/2013 è venuto meno il principio del c.d. " divieto di reformatio in peius", dovendo, dunque, l'amministrazione conseguentemente rideterminare il trattamento economico del segretario comunale, con decorrenza 1 gennaio 2014, non potendo da tale data più beneficiare del miglior trattamento economico connesso all'operare del suddetto principio".
kkk1972
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