ri-riaccertamento straordinario residui

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claudia10
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Iscritto il: 03/01/2016, 13:15

salve, con la chiusura del rendiconto 2015, ci siamo accorti che é venuto fuori un grosso disavanzo. Probabilmente dico una stupidaggine, é' possibile riapprovare i residui all'1 gennaio 2015 (riaccertamento straordinario) in modo tale da spalmare il tutto in 30 anni? Per favore rispondetemi se avete una risposta. Grazie
kicerog

Credo che il disavanzo a fine 2015 dovrà essere ripianato entro la scadenza consiliare con iscrizione già nel 2016.
claudia10
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Iscritto il: 03/01/2016, 13:15

kicerog ha scritto:Credo che il disavanzo a fine 2015 dovrà essere ripianato entro la scadenza consiliare con iscrizione già nel 2016.
si, mi sono documentata, prorpio così, il mio problema, invece volevo capire se si può tornare indietro , rifare il riaccertamento straordinario con determinazione all'1.1.2015.
PINCOPALLO
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Iscritto il: 29/12/2014, 19:20

Assolutamente no: solo la Corte dei Conti può disporre operazioni di tal genere.
claudia10
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Iscritto il: 03/01/2016, 13:15

PINCOPALLO ha scritto:Assolutamente no: solo la Corte dei Conti può disporre operazioni di tal genere.
avete riferimenti normativi grazie
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Marco Sigaudo
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Iscritto il: 23/12/2014, 19:17

Buongiorno Claudia10.
E' la normativa stessa che prevede che il riaccertamento straordinario sia riconducibile al solo inizio dell'esercizio 2015 o, comunque, anno di entrata in armonizzazione.
La CdC della Liguria aveva previsto in via eccezionale una operazione del genere ma solo entro la chiusura del 2015.
In conclusione non ritengo quindi si possa procedere con il ricalcolo.
Marco Sigaudo
Moderatore Forum Tutto PA
ullifa
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Iscritto il: 12/01/2015, 14:15

http://www.bilancioecontabilita.it/il-c ... zioni.html

In un precedente articolo (Armonizzazione contabile – I Giudici contabili aprono ad una nuova possibilita’ per la corretta reimputazione dei residui attivi e passivi 5/2/2016) si era avuto modo di evidenziare come la Corte dei conti della Liguria, nella deliberazione n.2/2016, aveva invitato il Comune oggetto di controllo a riproporre, entro il termine del conto consuntivo 2015, il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, considerando la non corretta iscrizione nel bilancio della reimputazione di tutti i residui attivi e passivi nel 2015. Tale possibilità è stata resa possibile esclusivamente ai sensi dell’art.148-bis TUEL, a fronte dell’accertata grave irregolarità contabile come stabilita dalla deliberazione 16 dicembre 2015, n. 32/SEZAUT/20157INPR. La deliberazione dei giudici liguri non consente, tuttavia, ai Comuni di procedere in via autonoma, anche qualora si dovessero trovare nelle medesime condizioni, alle correzioni sui conti consuntivi 2014 e quindi procedere ad una variazione dei conti per l’anno 2015, fino alla data di approvazione del conto consuntivo da deliberare entro il 30 aprile 2016, ma è obbligatorio che tale possibilità sia concessa dalla Corte dei conti territoriale con formale deliberazione, unica che ha questo potere di invitare alle citate variazioni su bilanci e conti consuntivi già chiusi

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... 24&cad=rja
claudia10
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Iscritto il: 03/01/2016, 13:15

ullifa ha scritto:http://www.bilancioecontabilita.it/il-c ... zioni.html

In un precedente articolo (Armonizzazione contabile – I Giudici contabili aprono ad una nuova possibilita’ per la corretta reimputazione dei residui attivi e passivi 5/2/2016) si era avuto modo di evidenziare come la Corte dei conti della Liguria, nella deliberazione n.2/2016, aveva invitato il Comune oggetto di controllo a riproporre, entro il termine del conto consuntivo 2015, il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, considerando la non corretta iscrizione nel bilancio della reimputazione di tutti i residui attivi e passivi nel 2015. Tale possibilità è stata resa possibile esclusivamente ai sensi dell’art.148-bis TUEL, a fronte dell’accertata grave irregolarità contabile come stabilita dalla deliberazione 16 dicembre 2015, n. 32/SEZAUT/20157INPR. La deliberazione dei giudici liguri non consente, tuttavia, ai Comuni di procedere in via autonoma, anche qualora si dovessero trovare nelle medesime condizioni, alle correzioni sui conti consuntivi 2014 e quindi procedere ad una variazione dei conti per l’anno 2015, fino alla data di approvazione del conto consuntivo da deliberare entro il 30 aprile 2016, ma è obbligatorio che tale possibilità sia concessa dalla Corte dei conti territoriale con formale deliberazione, unica che ha questo potere di invitare alle citate variazioni su bilanci e conti consuntivi già chiusi

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... 24&cad=rja
Grazie tante, per la risposta
quindi se ho capito bene si potrebbe tentare con la Corte dei conti per la riapertura.
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