Competenze per le variazioni di bilancio

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L’art. 175 del TUEL ripartisce tra Consiglio, Giunta e Responsabili dei servizi la competenza per operare variazioni di bilancio, a seconda delle tipologie di variazione in oggetto.

Secondo il parere dell’Ifel, tale ripartizione è rigida e non modificabile attraverso il Regolamento di contabilità interno all’ente. Nel caso in cui, poi, un organo approvi una variazione non di propria competenza, il provvedimento risulterà viziato (vizio di incompetenza appunto) e, perciò, annullabile. In quanto annullabile e non nullo, il provvedimento risulterebbe comunque valido fino a un’eventuale azione di annullamento. È, invece, perfettamente valida l’azione di variazione esercitata da un organo quando si verifica un effetto di trascinamento rispetto alla competenza di un altro organo.
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vicoforte
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Scusate l'ignoranza....qualcuno mi può fare un esempio di....effetto trascinamento?
Grazie mille
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vicoforte ha scritto:Scusate l'ignoranza....qualcuno mi può fare un esempio di....effetto trascinamento?
Grazie mille
E' il caso, ad esempio, della variazione compensativa fra programmi di spesa diversi: in questo caso, infatti, dovendo variare le dotazioni di cassa, operazioni appannaggio della Giunta, per ragioni di economicità è possibile approvare un'unica variazione in sede di Consiglio.
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vicoforte
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Grazie
vicoforte
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Dopo la variazione di PEG del responsabile del servizio, è necessaria anche una variazione di PEG della Giunta?
Grazie
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