Comodato gratuito ai fini IMU e TASI
- lucio guerra
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sono a conoscenza che dei comuni lo stanno facendo.. ma ritengo personalmente... per le motivazione riportate... che sia del tutto illegittimo
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tributando
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DELIBERE CREATIVE:
un comune applica l'aliquota agevolata da calcolare sulla base imponibile ridotta del 50% sulla base di quanto sancito dalla Legge di Stabilità 2016 anche se non rispecchia i requisiti della normativa
Ma ho letto male io, o quando si parla di aliquota agevolata per i comodati bisogna IN OGNI CASO tenere presente i dettami della Legge Stabilità in materia?
un comune applica l'aliquota agevolata da calcolare sulla base imponibile ridotta del 50% sulla base di quanto sancito dalla Legge di Stabilità 2016 anche se non rispecchia i requisiti della normativa
Ma ho letto male io, o quando si parla di aliquota agevolata per i comodati bisogna IN OGNI CASO tenere presente i dettami della Legge Stabilità in materia?
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con tutto risapetto per ifel ... ritengo siano conclusioni non previste dalla norma e non contenute nella risoluzione 1/Df del 17-02-2016
la legge non poteva trattare l'argomento di aliquote ordinare "agevolate" per comodati, in quanto siatuazioni al limite della legittimità e non previste dalla norma, che per i comodati prevedeva solo ... la facoltà per i comuni di equiparare all’abitazione principale, a determinate condizioni, l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzata come abitazione principale............
il punto fondamentale, a mio avviso, resta il seguente :
ogni previsione comunale che preveda l'applicazione del comodato in modalità differente dalla normativa .............comporta la violazione dei limiti imposti dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, vale a dire l ’“l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi”.
... Infatti, l’esercizio della predetta facoltà determinerebbe l'applicazione di una riduzione per comodati che non rispettano i requisiti ora puntualmente stabiliti dalla legge .... andando palesemente ad incidere sulla "individuazione e definizione delle fattispecie imponibili"
infatti nella citata risoluzione ministeriale il dipartimenti si limita ad indicare :
Il comune può, comunque, stabilire, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, un’aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46 per cento, atteso che il comma 6 del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 consente allo stesso di modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali.
la legge non poteva trattare l'argomento di aliquote ordinare "agevolate" per comodati, in quanto siatuazioni al limite della legittimità e non previste dalla norma, che per i comodati prevedeva solo ... la facoltà per i comuni di equiparare all’abitazione principale, a determinate condizioni, l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzata come abitazione principale............
il punto fondamentale, a mio avviso, resta il seguente :
ogni previsione comunale che preveda l'applicazione del comodato in modalità differente dalla normativa .............comporta la violazione dei limiti imposti dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, vale a dire l ’“l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi”.
... Infatti, l’esercizio della predetta facoltà determinerebbe l'applicazione di una riduzione per comodati che non rispettano i requisiti ora puntualmente stabiliti dalla legge .... andando palesemente ad incidere sulla "individuazione e definizione delle fattispecie imponibili"
infatti nella citata risoluzione ministeriale il dipartimenti si limita ad indicare :
Il comune può, comunque, stabilire, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, un’aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46 per cento, atteso che il comma 6 del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 consente allo stesso di modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali.
Così l’agevolazione locale incrocia quella nazionale
http://www.comune.scandicci.fi.it/rasse ... IB2064.PDF
http://www.comune.scandicci.fi.it/rasse ... IB2064.PDF
- lucio guerra
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confermo la mia piena contrarietà a tale interpretazione, come già ampiamente motivato
Quindi il Comune che nel 2015 aveva previsto un aliquota agevolata comodato gratuito senza registrazione del contratto, è corretto che nel 2016 abbia riconfermato la stessa aliquota ma con comodato registrato ai sensi della legge di stabilità ?lucio guerra ha scritto:confermo la mia piena contrarietà a tale interpretazione, come già ampiamente motivato
CorrettoVolo ha scritto:Quindi il Comune che nel 2015 aveva previsto un aliquota agevolata comodato gratuito senza registrazione del contratto, è corretto che nel 2016 abbia riconfermato la stessa aliquota ma con comodato registrato ai sensi della legge di stabilità ?lucio guerra ha scritto:confermo la mia piena contrarietà a tale interpretazione, come già ampiamente motivato
Buongiorno a tutti,
Ho un piccolo dubbio su un caso che mi sembra non ancora riportato da nessuno.
Se il concedente ha 2 appartamenti nello stesso comune, uno è la sua abit princ, l'altro lo concede al figlio, non ha altri immobili in Italia....tutto tranquillo.
Oltre ai due appartamenti di cui ha la piena proprietà, è nudo proprietario di un terzo appartamento su cui grava l'usufrutto della madre che lo usa come abit princ.
Io penso, seguendo la logica, che non essendo il soggetto passivo relativamente al terzo appartamento, possa (FORSE.... con le leggi italiane non si sa mai) usufruire ugualmente dell'agevolazione. Cosa pensate in merito? Grazie.
Ho un piccolo dubbio su un caso che mi sembra non ancora riportato da nessuno.
Se il concedente ha 2 appartamenti nello stesso comune, uno è la sua abit princ, l'altro lo concede al figlio, non ha altri immobili in Italia....tutto tranquillo.
Oltre ai due appartamenti di cui ha la piena proprietà, è nudo proprietario di un terzo appartamento su cui grava l'usufrutto della madre che lo usa come abit princ.
Io penso, seguendo la logica, che non essendo il soggetto passivo relativamente al terzo appartamento, possa (FORSE.... con le leggi italiane non si sa mai) usufruire ugualmente dell'agevolazione. Cosa pensate in merito? Grazie.

