Il Dipartimento delle Finanze ha annunciato con una news l’estensione anche alla TASI delle assimilazioni all’abitazione principale previste per l’IMU ex art. 13, comma 2, DL. N. 201/2011), essendo la definizione di abitazione principale uguale per entrambi i tributi.
Dunque, eccezion fatta per gli immobili classificati in A/1, A/8 e A/9, l’esenzione IMU e TASI spetta anche a:
• una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146/2008;
• un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
• (a discrezione dei singoli Comuni) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Assimilazioni all’abitazione principale ai fini TASI
- lucio guerra
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alla riduzione.... se rispetta tutte le condizioni del comodato
- lucio guerra
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se aire ritengo sia possibile
quindi se la casa assegnata (separazione divorzio ecc..) è un a1 o a8 .. paga solo l'assegnatario?
che qui siamo al gatto che si morde la coda
che poi tra l'altro in presenza di figli la casa viene assegnata anche senza che vi sia separazione e/o divorzio se i due non erano sposati.
che qui siamo al gatto che si morde la coda
che poi tra l'altro in presenza di figli la casa viene assegnata anche senza che vi sia separazione e/o divorzio se i due non erano sposati.
- lucio guerra
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rettifico .....
se aire ... non è possibile comodato in quanto non si rispetta il requisito della dimora abituale :
il comodante risieda anagraficamente .............nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
se aire ... non è possibile comodato in quanto non si rispetta il requisito della dimora abituale :
il comodante risieda anagraficamente .............nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- lucio guerra
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rettifico .....MICOL ha scritto:Un contribuente residente all'estero e proprietario di abitazione principale nel ns comune ha dato in comodato d'uso gratuito la casa alla mamma.
ha diritto all'esenzione oppure alla riduzione al 50% o ..a nulla ?
se aire ... non è possibile comodato in quanto non si rispetta il requisito della dimora abituale :
il comodante risieda anagraficamente .............nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
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tributando
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SEPARAZIONE CONSENSUALE: una contribuente presenta a giugno 2016 la copia della sentenza (datata 2009) con la quale è stata assegnata l'ex casa coniugale al marito. La moglie sposta altrove la residenza.
L'ex moglie ha pagato IMU: 2012 parziale (come fosse altro fabbricato), 2013 nulla, 2014 parziale, 2015 per intero.
Io recepisco la sentenza ora. Devo emettere rimborsi?
L'ex moglie ha pagato IMU: 2012 parziale (come fosse altro fabbricato), 2013 nulla, 2014 parziale, 2015 per intero.
Io recepisco la sentenza ora. Devo emettere rimborsi?

