Salve,
un amico del comparto scuola si trova a doversi sottoporre a terapie salvavita per cure oncologiche. Lui è un dipendente ATA di ruolo che attualmente sta facendo una sostituzione temporanea come assistente amministrativo.
La scuola ora chiede che tali assenze non spettino e che addirittura il periodo di comporto non sia il classico 18+18mesi, ma molto meno.
Secondo me non c'è alcuna differenza...il periodo è quello, non cambia mica in base al profilo professionale!
Correggetemi pure se sto prendendo un abbaglio.
Grazie in anticipo come sempre per la collaborazione.
Terapia salvavita
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Fabio Piero Fracasso
- Messaggi: 73
- Iscritto il: 05/05/2015, 16:54
Non soltanto non c'è differenza ma quel che più conta è che, se riconducibili tecnicamente alla tipologia "salvavita", le terapie non determinano un superamento della soglia di comporto
Non conosco il CCNL scuola, ma da una ricerca sul sito www.orizzontescuola.it ho estratto questo:
... comma 9, dell’art. 17 (art. 19 comma 15 per il personale a TD) del CCNL Comparto Scuola
Articolo che testualmente recita: “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.
Pertanto, alla luce della norma in questione, i giorni di assenza per “grave patologia” non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto (18 mesi + 18 mesi per il personale a TI; 9 mesi o 30 giorni per il personale a TD: artt. 17 e 19 del CCNL/2007) e sono sempre retribuiti al 100%.
... comma 9, dell’art. 17 (art. 19 comma 15 per il personale a TD) del CCNL Comparto Scuola
Articolo che testualmente recita: “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.
Pertanto, alla luce della norma in questione, i giorni di assenza per “grave patologia” non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto (18 mesi + 18 mesi per il personale a TI; 9 mesi o 30 giorni per il personale a TD: artt. 17 e 19 del CCNL/2007) e sono sempre retribuiti al 100%.
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 

