nel calcolo del limite di indebitamento io devo rapportare gli interessi passivi che andrò a pagare nel 2015 al netto dei contributi statali e regionali (in questo non rientra il contributo ex investimenti) ai primi tre titoli dell'entrata (accertamenti) risultanti dal penultimo rendiconto approvato (2013).
Qualora il limite dell'8% sulle entrate del 2013 dovesse essere superato la legge consente di effettuare investimenti, ovvero richiedere mutui, per un importo non superiore delle quote di capitale pagate nell'esercizio precedente (2014)
E' corretto?
LIMITE DI INDEBITAMENTO
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PINCOPALLO
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L'art. 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che dispone quanto segue:
All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: «e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012,» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015,».
All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: «e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012,» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015,».

