La Corte di Cassazione (sentenza n. 8346 del 27 aprile 2016), in contrasto con la posizione dell’Agenzia delle Entrate, ritiene applicabile l’agevolazione prima casa anche nei casi di acquisto contemporaneo di abitazioni contigue non fuse a catasto in un’unica particella.
Ciò che conta per ottenere l’agevolazione:
• la destinazione ad unica unità abitativa dell’alloggio risultante dalla riunione di più unità immobiliari;
• il fatto che l’unità abitativa risultante sia accatastata o accatastabile nelle categorie non “di lusso” (quindi nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, escluse invece A/1, A/8 e A/9).
Secondo la Cassazione, infine, non è necessaria, per godere del beneficio prima casa, la fusione catastale delle due (o più) unità immobiliari entro il periodo triennale di decadenza del potere di accertamento dell’Agenzia: ciò che rileva, infatti, è la destinazione assunta dall’intero immobile risultante.
Bonus prima casa per abitazioni contigue
- antonio satriano
- Messaggi: 310
- Iscritto il: 07/01/2015, 9:19
essendo interessante è gradito il riferimento numerico della sentenza. GrazieModeratore Tutto PA ha scritto:La Corte di Cassazione, in contrasto con la posizione dell’Agenzia delle Entrate, ritiene applicabile l’agevolazione prima casa anche nei casi di acquisto contemporaneo di abitazioni contigue non fuse a catasto in un’unica particella.
Ciò che conta per ottenere l’agevolazione:
• la destinazione ad unica unità abitativa dell’alloggio risultante dalla riunione di più unità immobiliari;
• il fatto che l’unità abitativa risultante sia accatastata o accatastabile nelle categorie non “di lusso” (quindi nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, escluse invece A/1, A/8 e A/9).
Secondo la Cassazione, infine, non è necessaria, per godere del beneficio prima casa, la fusione catastale delle due (o più) unità immobiliari entro il periodo triennale di decadenza del potere di accertamento dell’Agenzia: ciò che rileva, infatti, è la destinazione assunta dall’intero immobile risultante.
Antonio Satriano - e-mail - hsatria@tin.it
- Moderatore Tutto PA
- Messaggi: 1679
- Iscritto il: 08/01/2015, 10:22
Sentenza n. 8346 del 27 aprile 2016. Ci scusiamo per la dimenticanza e inseriamo il riferimento nel testo dell'articolo.essendo interessante è gradito il riferimento numerico della sentenza. Grazie
Grazie per la segnalazione.
Moderatore Studio Sigaudo
- antonio satriano
- Messaggi: 310
- Iscritto il: 07/01/2015, 9:19
grazie a voiModeratore Tutto PA ha scritto:Sentenza n. 8346 del 27 aprile 2016. Ci scusiamo per la dimenticanza e inseriamo il riferimento nel testo dell'articolo.essendo interessante è gradito il riferimento numerico della sentenza. Grazie
Grazie per la segnalazione.
Antonio Satriano - e-mail - hsatria@tin.it
- lucio guerra
- Messaggi: 6864
- Iscritto il: 31/12/2014, 12:52
- Località: Fratte Rosa
- Contatta:
non riguarda l'applicazione dei tributi ma .... agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa... solo per puntualizzare

