TARI DEPOSITO MEZZI AGRICOLI

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Anna Lisa
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Iscritto il: 08/01/2015, 10:01

Buongiorno,
riguardo ai depositi di mezzi agricoli non esiste per i comuni sotto i 5000 abitanti una categoria.
la normativa riguardo agli immobili adibiti ad attività agricola è molto ampia in più nel mio caso l'agricoltore all'interno non ci alleva animali e/o piante, di fatto non ho ancora ben chiaro se la metratura sia esente oppure no.
A regime TARSU era stato messo a ruolo in quanto considerato genericamente capannone.
Ora però il contribuente mi fa pervenire richiesta riduzione in quanto smaltisce rifiuti in proprio e dal MUD vedo che la maggior parte sono rifiuti speciali (filtri olio, imballaggi contaminati da sostanze pericolose es. diserbanti, ecc).
Ora non so come fare: è un capannone ad uso "agricolo"?? La maggior parte dei rifiuti prodotti all'interno e smaltiti in proprio sono speciali e non assimilabili. Allora la metratura non è tassabile?!
Aiuto :shock: :cry:
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antonio satriano
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Iscritto il: 07/01/2015, 9:19

Anna Lisa ha scritto:Buongiorno,
riguardo ai depositi di mezzi agricoli non esiste per i comuni sotto i 5000 abitanti una categoria.
la normativa riguardo agli immobili adibiti ad attività agricola è molto ampia in più nel mio caso l'agricoltore all'interno non ci alleva animali e/o piante, di fatto non ho ancora ben chiaro se la metratura sia esente oppure no.
A regime TARSU era stato messo a ruolo in quanto considerato genericamente capannone.
Ora però il contribuente mi fa pervenire richiesta riduzione in quanto smaltisce rifiuti in proprio e dal MUD vedo che la maggior parte sono rifiuti speciali (filtri olio, imballaggi contaminati da sostanze pericolose es. diserbanti, ecc).
Ora non so come fare: è un capannone ad uso "agricolo"?? La maggior parte dei rifiuti prodotti all'interno e smaltiti in proprio sono speciali e non assimilabili. Allora la metratura non è tassabile?!
Aiuto :shock: :cry:
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Re: STALLE E FIENILI TARSU/TARES
Lucio Guerra il Sab 9 Mar 2013 - 3:20
.I depositi, le stalle, i fienili e ricoveri per gli attrezzi destinati all’attività agricola non sono tassabili, in quanto i rifiuti sono da considerarsi speciali per legge, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 441 del 1987 (R.M. n. 1252 del 28 settembre 1992).
Antonio Satriano - e-mail - hsatria@tin.it
DANIELE MONESI
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Iscritto il: 22/04/2016, 10:57

... ma l'art. 10-bis della legge n. 441 del 1987 non era stato abrogato (abrogazione confermata) dall'art. 264, comma 1, lettera d) del del D.lgs. . 152/2006 ?
Grazie.

Daniele
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lucio guerra
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Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
lucio guerra
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lucio guerra
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