E’ possibile applicare in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016 quota di avanzo libero (con consuntivo 2015 approvato precedentemente al bilancio) per finanziare “ spese correnti non ripetitive” oppure “spese di investimento”?
grazie e saluti
Applicazione avanzo non vincolato a bilancio 2016
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FAMA' ELISA
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Buon giorno aggiungo alla domanda del collega, posso applicare al bilancio 2016 l'avanzo libero per copertura debiti fuori bilancio , anche se il mio Ente è in anticipazione di cassa perenne?
Anch'io avrei bisogno di avere conferma....massi65 ha scritto:E’ possibile applicare in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016 quota di avanzo libero (con consuntivo 2015 approvato precedentemente al bilancio) per finanziare “ spese correnti non ripetitive” ”?
Grazie
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paolo pasetto
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mah ....io penso di si ma non sono piu' sicuro di nulla...
pero' dalle slides che avevo visto di ifel sul rendiconto 2015 e webinar mi pareva che la cosa nn fosse cosi' scontata.
pero' dalle slides che avevo visto di ifel sul rendiconto 2015 e webinar mi pareva che la cosa nn fosse cosi' scontata.
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SILVIA EMANUELLI
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Punto 9.2 dell'allegato 4/2
La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E’ pertanto possibile utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale ;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.
Pertanto, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente.
Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l’avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:
a) successivamente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente,
b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio
c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio,
contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all’articolo 50, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell’articolo 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali . Pertanto, l’avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 50, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell’articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali) .
La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E’ pertanto possibile utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale ;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.
Pertanto, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente.
Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l’avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:
a) successivamente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente,
b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio
c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio,
contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all’articolo 50, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell’articolo 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali . Pertanto, l’avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 50, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell’articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali) .
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paolo pasetto
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- Località: mantova
scusate se sono duro di comprendonio...
ma a leggere il principio ho fatto ancora piu' confusione...
si puo' o non si puo?....
fatico a comprendere
ma a leggere il principio ho fatto ancora piu' confusione...
si puo' o non si puo?....
fatico a comprendere
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paolo pasetto
- Messaggi: 355
- Iscritto il: 31/12/2014, 10:50
- Località: mantova
mi sembra di capire che non si possa applicare subito al bilancio di previsione l'avanzo libero accertato con il rendiconto a meno che non si dimostri che e' impossibile mantenere gli equilibri in altri modi.....

