rinuncia responsabilità del procedimento

Faber68
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Iscritto il: 18/03/2015, 14:59

Buongiorno,
ho già letto i topic relativi alla eventuale rinuncia al decreto di responsabilità delle posizioni organizzative, ed è chiaro che non è ammessa la rinuncia.
Vale la stessa cosa anche per la nomina di responsabilità del procedimento? Il dipendente istruttore, pur dovendo istruire una pratica (procedimento), può comunque rinunciare all'assunzione della responsabilità del procedimento e relativa indennità?
Grazie.
Paolo Gros
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Iscritto il: 02/01/2015, 8:57

no , se e' un istruttore che altro vorrebbe fare se non istruire
Paolo Gros
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Faber68
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Iscritto il: 18/03/2015, 14:59

Sì certo, sono d'accordo, ma fermo restando l'obbligo di portare a termine il procedimento (per il quale come dici non ci puiò essere rifiuto), potrebbe il dipendente rifiutare la nomina a responsabile del procedimento con relativa indennità effettuata dal suo responsabile di P.O.?
Grazie.
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situation
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Iscritto il: 14/01/2015, 13:19

Faber credo proprio di no. A meno che vi siano motivazioni "importanti" e oggettive e percui sarebbe opportuno un accordo con il Responsabile del dipendente stesso.
PAOLO1971
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Iscritto il: 27/01/2015, 16:15

la nomina a "semplice" responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge n 241/90 non credo sia elemento sufficiente a giustificare un'indennità accessoria a titolo di specifica responsabilità ai sensi dell'art. 17 comma 2 lettera f)
Puoi controllare tra gli orientamenti applicativi ARAN che, sul punto, non mancano di certo.

Quanto alla possibilità di rinuncia, i compiti del responsabile del procedimento sono delineati dall'art. 6 della citata legge e, certamente, non lasciati alla libera volontà del dipendente incaricato
Faber68
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Iscritto il: 18/03/2015, 14:59

Ok, grazie.
carlomagno
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ma secondo me sei responsabile dell istruttoria la responsabilità del procedimento e o del dirigente o della PO tra altro anche l'aran si e espresso a riguardo escludendo che la PO possa delegare la responsabilità a lui delegata dal decreto.
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situation
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Iscritto il: 14/01/2015, 13:19

Cioè Carlo puoi spiegare meglio o postare il parere Aran?
Grazie .
carlomagno
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Iscritto il: 02/01/2015, 15:19

Il dirigente può delegare la responsabilità alla PO (con relativo compenso chiaramente) ma la PO non può delegarla il parere ARAN è già stato più volte postato se nessuno lo riposta te lo cerco ...risulta comunque ben chiaro dalla norma,non e possibile svuotarsi dai propri compiti di responsabilità quando si e investiti di PO
carlomagno
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RAL289 – Orientamenti Applicativi

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Il responsabile di una posizione organizzativa può delegare ad altri dipendenti le relative funzioni ?

Premesso che il quesito riguarda aspetti tipicamente organizzativi e non l’applicazione del CCNL, siamo tuttavia del parere che l’istituto della delega:

- può essere utilizzato dal dirigente nei riguardi dei responsabili delle posizioni organizzative, che si caratterizzano per l’elevata responsabilità di prodotto e di risultato (art. 8 CCNL del 31.3.1999);

- non può essere utilizzato dai responsabili delle posizioni organizzative apicali verso altro personale sia perché ciò finirebbe per svuotare di contenuti e responsabilità la loro funzione, sia per l’assenza di un ulteriore livello subordinato altrettanto responsabilizzato.
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