Ai sensi dell’art. 19 del Dl 78/2010 ed articolo 2 del Dl 225/2010 è stabilito che la rendita presunta, e quella successivamente dichiarata con rendita proposta, producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salvo prova contraria volta a dimostrare una diversa decorrenza.
Per un immobile fantasma in corso di costruzione, tale diversa decorrenza può essere individuata dal momento in cui viene sottoscritta e depositata c/o l'ufficio urbanistica una relazione tecnica in cui viene dichiarato che il fabbricato risulta essere ultimato in tutte le parti interne sia strutturali che di finitura,…… anche se esternamente risultano da fare alcuni lavori di finitura .
Grazie per la cortese attenzione
immobile "fantasma" in corso di costruzione
- lucio guerra
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verificare lo stato della pratica edilizia
Nel 2010 risulta presentata nuova pratica per completamento di alcune finiture esterne (pavimentazione marciapiede, tinteggiatura facciata) e risulta rilasciata agibilità nel 2014.
Quindi la decorrenza degli effetti fiscali di tale immobile fantasma è 2010 (data in cui viene dichiarato ultimato in tutte le parti interne), 2012 (data attribuzione di rendita presunta da parte dell'Agenzia del Territorio) o 2014 (data di agibilità)
Quindi la decorrenza degli effetti fiscali di tale immobile fantasma è 2010 (data in cui viene dichiarato ultimato in tutte le parti interne), 2012 (data attribuzione di rendita presunta da parte dell'Agenzia del Territorio) o 2014 (data di agibilità)
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dalla data di ultimazione lavori

