Reclamo/mediazione
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cecilia bosco
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Buongiorno, un contribuente ha presentato presso il nostro Ufficio, un ricorso con efficacia di reclamo ai sensi dell'art. 17-bis del d.l. 546/92, modificato dall’art. 9, c.1, lett. l), del decreto legislativo n. 156 del 2015. Non ci è chiaro se dobbiamo rispondere (nel nostro caso negativamente) entro 90 giorni dalla presentazione del raclamo/mediazione o se possiamo semplicemente attendere la decorrenza del termine dei 90 giorni. Inoltre, se abbiamo l'obbligo di rispondere, dobbiamo indirizzare il nostro diniego soltanto al contribuente o anche alla Commissione Tributaria Provinciale? Grazie mille
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sonia romani
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Penso si debba rispondere, anche se negativamente, in quanto credo sia condizione di improcedibilità
- lucio guerra
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1) A seguito di notifica dell’Avviso di Accertamento d’Imposta al contribuente da parte del Comune, il contribuente ha a disposizione 60 gg (dalla data di notifica) per depositare il ricorso sotto forma di reclamo con mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis del D.lgs 546/1992 presso il Comune.
2) In seguito al deposito/notifica del ricorso (reclamo con mediazione) il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, il titolare della posizione organizzativa ufficio tributi, effettua l’istruttoria sulla base delle modalità stabilite dall’articolo 17-bis del D.lgs 546/1992 e conclude la stessa con il perfezionamento dell’accordo oppure, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una propria proposta avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa.
3) La procedura di mediazione di cui al punto 2 deve essere conclusa entro il termine di 90 giorni decorrente dalla notifica del ricorso;
4 ) Decorso il termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso sotto forma di reclamo con mediazione, senza che sia stata perfezionata e conclusa la mediazione, il ricorrente potrà costituirsi in giudizio, entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante deposito dello stesso, come precedentemente notificato al Comune, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, secondo le modalità di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, versando, tra l’altro, il Contributo Unificato.
2) In seguito al deposito/notifica del ricorso (reclamo con mediazione) il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, il titolare della posizione organizzativa ufficio tributi, effettua l’istruttoria sulla base delle modalità stabilite dall’articolo 17-bis del D.lgs 546/1992 e conclude la stessa con il perfezionamento dell’accordo oppure, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una propria proposta avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa.
3) La procedura di mediazione di cui al punto 2 deve essere conclusa entro il termine di 90 giorni decorrente dalla notifica del ricorso;
4 ) Decorso il termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso sotto forma di reclamo con mediazione, senza che sia stata perfezionata e conclusa la mediazione, il ricorrente potrà costituirsi in giudizio, entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante deposito dello stesso, come precedentemente notificato al Comune, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, secondo le modalità di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, versando, tra l’altro, il Contributo Unificato.
- lucio guerra
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ritengo corretto che la mediazione venga conclusa comunque, anche se non si intende accogliere il reclamo
la norma lascia aperta anche la strada del ........Decorso il termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso sotto forma di reclamo con mediazione, senza che sia stata perfezionata e conclusa la mediazione ............
ma non è sicuramente la strada da consigliare
la norma lascia aperta anche la strada del ........Decorso il termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso sotto forma di reclamo con mediazione, senza che sia stata perfezionata e conclusa la mediazione ............
ma non è sicuramente la strada da consigliare
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cecilia bosco
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Grazie mille per la vostra competenza e disponibilità 
Ma se il contribuente presentasse solo reclamo senza mediazione (perchè non ci sarebbe nulla da mediare) la tempistica sarebbe sempre la medesima entro 60 giorni + 90 + 30?
Un'altra cosa: l'esercizio della autotutela D.M. 37/1997 è da ritenersi ancora utilizzabile?
Grazie
Un'altra cosa: l'esercizio della autotutela D.M. 37/1997 è da ritenersi ancora utilizzabile?
Grazie
- lucio guerra
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- riesame in autotutela entro 60 gg
- ricorso entro 60 gg
- ricorso con istanza di mediazione entro 60 gg (mediazione entro 90 gg)
- ricorso entro 60 gg
- ricorso con istanza di mediazione entro 60 gg (mediazione entro 90 gg)
- lucio guerra
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Quindi Ricorso. ... le parole hanno un senso. ...

