pareggio di bilancio - disavanzo

Andrea9701
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Buon giorno a tutti: la norma sul pareggio di bilancio dice che vanno considerate le entrate dei titoli 1,2,3,4 e 5 e le uscite dei titoli 1,2 e 3, non va considerato l'avanzo tra le entrate, ma .............il disavanzo che il mio ente sta coprendo in 28 esercizi va invece inserito tra le spese finali o no?
Grazie
Andrea74
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Direi di no, perché non si trasformerà mai in impegno
Andrea Minari
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non va considerato l'avanzo tra le entrate


!?
in che senso?

:oops:
Andrea74
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Nel senso che vanno sommati gli accertamenti dei titoli da 1 a 5 (entrate finali).
Andrea Minari
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ma allora quanto riporto sotto (da http://www.tuttopa.it/viewtopic.php?f=6&t=8183) non è corretto!?
grazie millle per il confronto..

"....
E puoi farlo - aggiungerei - applicando sì avanzo presunto ma anche avanzo anni precedenti...

e così mentre fino allo scorso anno potevi sì farlo, ma ciò rischiava di farti sforare il patto (visto che l'avanzo in entrata non rilevava ai fini patto) da quest'anno finalmente chi ha avanzo anni precedenti (accumulato perchè il patto fondamentalmente te ne bloccava l'applicazione a bilancio) può usarlo per finanziare eventuali eccedenze di spese - sull'entrate - impreviste senza che ciò pregiudichi gli equilibri richiesti per osservare i vincoli di finanza pubblica
...."
Andrea74
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E' corretto, almeno fino ad un certo punto.
Per il pareggio di bilancio, la differenza fra entrate finali (tit. 1-5) accertate e spese finali (tit. 1-3) impegnate non dev'essere inferiore a zero.
Ora, nella quasi totalità dei casi concreti, questa differenza sarà positiva perché:
a) una parte delle entrate in bilancio finanzia il rimborso delle quote capitale dei mutui (tit. 4)
b) il fondo crediti dubbi e i fondi rischi, iscritti nel tit. 1 spesa non vengono impegnati
c) sono previsti meccanismi di solidarietà, analoghi ai patti territoriali
La differenza positiva può essere "impiegata" applicando avanzo che finanzia maggiori spese a tit. 1 o 2.
Applicare avanzo per una somma superiore a tale differenza pregiudicherebbe invece il pareggio di bilancio.
Andrea Minari
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grazie mille

io ho iniziato a fare questo lavoro da poco... e ho sempre convissuto con il patto di stab..

prima del patto, se ti accorgevi che avevi sbagliato le previsioni e le spese correnti superavano le entrate correnti, potevi tranquillamente applicare avanzo senza preoccuparti di nulla (se non di avere l'avanzo per procedere)?
Andrea74
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beh... diciamo non proprio "tranquillamente".
Se ti accorgevi di quanto dici, si creava un disequilibrio di parte corrente e potevi applicare l'avanzo per riequilibrare ai sensi dell'art. 193 del TUEL, ma diciamo che non era (e non è) una prassi contabile da suggerire
Andrea Minari
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Con le nuove regole del pareggio di bilancio, se mi accorgerò di quanto dicevo, si creerà cmunque un disequilibrio di parte corrente da riequilibrare ai sensi dell'art. 193 del TUEL applicando avanzo?
Andrea74
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La regola del pareggio di bilancio "sostituisce" il patto di stabilità, ma non modifica gli equilibri generali di bilancio (art. 162 TUEL).
Quindi il disequilibrio corrente ti si genera quanto entrate tit. 1-3 < spese tit. 1 + tit. 4.
Andrea Minari
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