Buongiorno cari colleghi,
Con il 118 sono davvero esaurito, volevo sapere cosa ne pensate, Nel 2015 é stata iscritta in entrata una somma relativa a 2 sentenze esecutive favorevoli per l'Ente. Volevo capire, visto che entro il 30 si deve trasmettere il Patto provvisorio se dette somme ai sensi del 118 possono essere portate a residuo.
Grazie
accertamento entrate da sentenza esecutiva
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Ragioniere
- Messaggi: 29
- Iscritto il: 05/01/2015, 19:28
Secondo me no se la riscossione non avviene entro il 31.12.2015
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SILVIA EMANUELLI
- Messaggi: 398
- Iscritto il: 03/01/2015, 9:02
Riprendo un post dell'ottobre scorso in cui avevo letto che l'entrata deve essere accertata con imputazione alla data di notifica ed essere conservata a residui fino all'incasso. Nel mio caso avevo la sentenza favorevole inoltrata dal legale dell'Ente ma non la notifica. Nella sentenza si condannava la società a risarcire le spese processuali ma senza indicare alcun termine quindi non ho accertato la somma nel 2015 in attesa di ricevere la notifica e la data certa di esigibilità della somma. Ho fatto bene???
Il principio è molto semplice. Per accertare un'entrata in un dato esercizio, essa entro il 31/12 di tale esercizio deve essere:
1) CERTA: connessa ad un'obbligazione giuridica perfezionata (la sentenza esecutiva sicuramente è titolo giuridico idoneo)
2) LIQUIDA: di importo determinato (e anche qui non ci dovrebbero essere problemi)
3) ESIGIBILE: priva di impedimenti alla sua riscossione (e qui fino a che la sentenza non è notificata, il debitore è legittimato a non pagare)
Per cui, concordo sull'accertamento nell'esercizio in cui avviene la notifica.
Se poi il debitore non paga, è un altro problema ma non incide sulla legittimità di conservare l'impegno a residui.
1) CERTA: connessa ad un'obbligazione giuridica perfezionata (la sentenza esecutiva sicuramente è titolo giuridico idoneo)
2) LIQUIDA: di importo determinato (e anche qui non ci dovrebbero essere problemi)
3) ESIGIBILE: priva di impedimenti alla sua riscossione (e qui fino a che la sentenza non è notificata, il debitore è legittimato a non pagare)
Per cui, concordo sull'accertamento nell'esercizio in cui avviene la notifica.
Se poi il debitore non paga, è un altro problema ma non incide sulla legittimità di conservare l'impegno a residui.
Andrea Minari
Formatore Studio Sigaudo srl
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