Domanda lapidaria, può il Sindaco o altro amministratore chiedere di visionare i file del PC di un dipendente comunale, o ciò si configura come violazione della privacy ?
grazie
TUTELA DELLA PRIVACY
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Paolo Gros
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il sindaco dovrebbe fare il sindaco e lasciare ttali compiti al tenente Colombo o all'ispettore Challagan
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pla.bonifacio
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Vorrei sapere se posso adire qualche azione nei suoi confronti anche di natura legale, visto che lui questa sensibilità non ce l'ha?
grazie come sempre Paolo
grazie come sempre Paolo
Come dice Paolo Gros "il Sindaco dovrebbe fare il Sindaco" e queste attività non rientrano nelle sue competenze, ma il dirigente potrebbe avvalersi del comma 2 dell'art.4 della Legge 300/70 come modificata dal "jobs act" che esclude dal divieto di controllo computer, smartphone aziendali ecc. a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione. (N.B. Leggere Email o SMS personali è sempre vietato).pbonifacio ha scritto:Domanda lapidaria, può il Sindaco o altro amministratore chiedere di visionare i file del PC di un dipendente comunale, o ciò si configura come violazione della privacy ?
grazie
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151
Art. 23 Modifiche all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). -
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. [ ...].
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 

