Salva ho un dubbio che mi attanaglia:
Devo predisporre i conteggi per i rinnovi di contratti di locazione da inviare all'ufficio competente alla registrazione su entratel, mi rendo conto che un contratto doveva essere rinnovato il 10/01/2016 ma non è stato fatto.
La sanzione da applicare per il versamento tardivo dell'imposta è quella del ravvedimento sprint (seguento le nuove regole sul ravvedimento operoso) e qui non ho dubbi; il dubbio mi sorge sulla tardiva registrazione del contratto di affitto:
ho appunti dove per il ritardo nella registrazione si applica la sanzione del 12.50% se la registrazione è entro i 30gg
15% se la registrazione è entro l'anno - 40% se la registrazione è successiva all'anno.
Al contrario vedo sul sito dell'agenzia delle entrate la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta.
Qual'è la procedura corretta? le percentuali del 12.50 - 15 - 40% a cosa si riferiscono se difatto la sanzione per l'omessa presentazione del contratto è 120-240% dell'imposta?.
Grazie mille scusate l'ignoranza
SANZIONI TARDIVA REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO
- lucio guerra
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Il nuovo ravvedimento operoso nei contratti di locazione
http://www.fisco7.it/2015/04/il-nuovo-r ... locazione/
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marco85rag
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Grazie mille, però leggendo le modifiche apportate dalla 158/2015 al testo unico del registro cito art. 18:
"Art. 18 Altre modifiche inmateria di sanzioni ai fini dell'imposta diregistro 1. Al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 26aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 69, comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto ilseguente: "Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardonon superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dalsessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute,con un minimo di euro 200."; - Qui non mi parla di ravvedimento operoso, un conto è se mi parlasse di sanzione minima e massima alla quale si applica la percentuale di riduzione in base al tempo intercorso per effettuare il pagamento.
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"Art. 18 Altre modifiche inmateria di sanzioni ai fini dell'imposta diregistro 1. Al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 26aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 69, comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto ilseguente: "Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardonon superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dalsessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute,con un minimo di euro 200."; - Qui non mi parla di ravvedimento operoso, un conto è se mi parlasse di sanzione minima e massima alla quale si applica la percentuale di riduzione in base al tempo intercorso per effettuare il pagamento.
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