Buongiorno a tutti
Qualche anno fa l'Agenzia del Territorio aveva accatastato d'ufficio dei fabbricati non accatastati. I proprietari oltre a pagare gli oneri e le sanzioni derivanti dall'attività di accertamento svolte dall'Agenzia del Territorio erano obbligati ad accatastare per proprio conto l'immobile a loro spese. Se l'accatastamento dell'Agenzia del Territorio prevedeva una categoria D1 (fine anno 2011)e lo stesso fabbricato è stato soppresso in catasto per poi essere riaccatastato dal proprietario in cat. D10 (nell'anno 2013), è corretto considerarlo D1 ai fini IMU fino al nuovo accatastamento?
Avevamo letto qualcosa in merito ma non ritroviamo i riferimenti...grazie ancora
Accatastamento d'ufficio di un fabbricato
- lucio guerra
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a mio avviso la riclassificazione è retroattiva dall'originario classamento, quindi, ne caso, sempre d10
...a seguito di una ricerca ho trovato quanto segue:
se i proprietari provvedevano alla presentazione del DOCFA e relativo accatastamento entro il 30/04/2011 la rendita valeva da inizio anno pubblicazione elenco accertamenti d'ufficio e quindi sostituiva (salvo successivo accertamento da parte dell'Agenzia del Territorio ) quella presunta assegnata dall'Agenzia del Territorio, diversamente si considerava valida dal 2007 quella assegnata d'ufficio.
Pertanto il Docfa presentato due anni dopo non sembrerebbe avere valenza retroattiva (salvo rettifiche successive da parte dell'Agenzia delle Entrate)....
E' corretto?
se i proprietari provvedevano alla presentazione del DOCFA e relativo accatastamento entro il 30/04/2011 la rendita valeva da inizio anno pubblicazione elenco accertamenti d'ufficio e quindi sostituiva (salvo successivo accertamento da parte dell'Agenzia del Territorio ) quella presunta assegnata dall'Agenzia del Territorio, diversamente si considerava valida dal 2007 quella assegnata d'ufficio.
Pertanto il Docfa presentato due anni dopo non sembrerebbe avere valenza retroattiva (salvo rettifiche successive da parte dell'Agenzia delle Entrate)....
E' corretto?
- lucio guerra
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confermo quanto precedentemente indicato in quanto il primo classamento fatto dall'agenzia e un classamento del tutto approssimativo (per non dire altro) e quindi non potrà a mio avviso ritenersi valido un classamento non reale
vedi il caso indicato che anziche un D1 si trattava di D10 ... bella differenza
vedi il caso indicato che anziche un D1 si trattava di D10 ... bella differenza
Buongiorno a tutti,
ringrazio per la cortese risposta... da successiva ricerca emerge quanto segue:
l'art.11 D.L. 16/2012 obbligava i titolari delle "case fantasma ad accatastare le stesse entro 120 gg dalla pubblicazione degli elenchi e quindi entro il 31/08/2012...nel nostro caso l'accatastamento è avvenuto più di 6 mesi dopo per cui la sua valenza non è retroattiva
buon lavoro a tutti
ringrazio per la cortese risposta... da successiva ricerca emerge quanto segue:
l'art.11 D.L. 16/2012 obbligava i titolari delle "case fantasma ad accatastare le stesse entro 120 gg dalla pubblicazione degli elenchi e quindi entro il 31/08/2012...nel nostro caso l'accatastamento è avvenuto più di 6 mesi dopo per cui la sua valenza non è retroattiva
buon lavoro a tutti
- lucio guerra
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confermo quanto precedentemente indicato in quanto il primo classamento fatto dall'agenzia e un classamento del tutto approssimativo (per non dire altro) e quindi non potrà a mio avviso ritenersi valido un classamento non reale
vedi il caso indicato che anziche un D1 si trattava di D10 ... bella differenza
anche se un classamento è avvenuto oltre il termine dei 120 gg, che va a modificare un D1 in un D10... penso che sia buona cosa tenerne conto dal punto di vista tributario... poi si possono richiamare tutte le norme che uno vuole...
vedi il caso indicato che anziche un D1 si trattava di D10 ... bella differenza
anche se un classamento è avvenuto oltre il termine dei 120 gg, che va a modificare un D1 in un D10... penso che sia buona cosa tenerne conto dal punto di vista tributario... poi si possono richiamare tutte le norme che uno vuole...

