Buongiorno,
l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 13/E ha istituito, tra gli altri, il nuovo codice tributo 1627 per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, delle somme rimborsate ai percipienti in sede di conguaglio di fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, precisando che tale codice deve essere adottato anche dai sostituti d’imposta tenuti all’utilizzo del modello F24 Enti Pubblici.
Quindi dal 1/1/2015 in caso di conguagli fiscali a credito non possiamo più versare direttamente la differenza a debito con il codice 100E ma compensare l’importo restituito (es. € 200,00) con F24 a zero:
• codice tributo 1001 – importo a debito € 200,00
• codice tributo 1627 – importo a credito € 200,00
Il restante importo a debito sarà versato con il modello F24-EP codice 100E.
E’ il procedimento corretto?
F24 rimborsi conguaglio fiscale.
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Paolo Gros
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- Iscritto il: 02/01/2015, 8:57
e' il procedimento corretto su conguagli positivi
ma questo valeva già questa estate in riferimento all'assistenza fiscale??
se a luglio ho rimborsato 100 euro di irpef dal mod.730/4 avrei dovuto versare la differenza con la mia irpef totale con il mod.F24ep ma contemporaneamente presentare un f24 normale per la compensazione?
se a luglio ho rimborsato 100 euro di irpef dal mod.730/4 avrei dovuto versare la differenza con la mia irpef totale con il mod.F24ep ma contemporaneamente presentare un f24 normale per la compensazione?

