ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI
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Ragioneria 11
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Chiedo scusa se torno sull'argomento, ma all'art. 30 del Codice degli appalti si parla del caso delle concessioni di servizio pubblico nel senso che, con una normativa molto vaga, stabilisce che per l'affidamento della concessione di servizio pubblico, è sufficiente l'invito ad almeno a cinque soggetti.lucio guerra ha scritto:gara ... poi dal 1 novembre cuc... e quella che stai prendendo è la strada peggiore... te ne accorgerai negli anni
Quale normativa invece posso invocare per fare la gara pubblica?
Grazie per l'aiuto.
- lucio guerra
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salento1971
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L'amministrazione comunale intende esternalizzare completamente il servizio tributi dal prossimo anno. Premesso che l'ufficio si occupa anche di commercio e polizia amministrativa e che, esternalizzando solo il servizio tributi, comunque rimarrebbero in capo al personale diversi procedimenti, ho diversi dubbi in merito, in particolare:
- nel caso di affidamento in concessione il personale dell'ufficio tributi può essere destinato ad altro ufficio
comunale?
- nel caso di appalto di servizi?
- Il concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dalla normativa di settore, ma nel caso di appalto di servizi, Il responsabile del tributo rimane comunque il funzionario comunale già nominato?
- dal 2014 e fino al 2017 è stato affidato all'esterno il servizio di accertamento dei tributi, perequazione catastale e riscossione coattiva, ad una società iscritta all'albo. Considerato il contratto in essere, si dovrà procedere con una gara che escluda però tali attività almeno fino al 2017?
Grazie mille.
- nel caso di affidamento in concessione il personale dell'ufficio tributi può essere destinato ad altro ufficio
comunale?
- nel caso di appalto di servizi?
- Il concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dalla normativa di settore, ma nel caso di appalto di servizi, Il responsabile del tributo rimane comunque il funzionario comunale già nominato?
- dal 2014 e fino al 2017 è stato affidato all'esterno il servizio di accertamento dei tributi, perequazione catastale e riscossione coattiva, ad una società iscritta all'albo. Considerato il contratto in essere, si dovrà procedere con una gara che escluda però tali attività almeno fino al 2017?
Grazie mille.
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Paolo Gros
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nel caso di affidamento in concessione il personale dell'ufficio tributi può essere destinato ad altro ufficio
comunale
si e' possibile cosi' come e' possibile inserire il personale in esubero
comunale
si e' possibile cosi' come e' possibile inserire il personale in esubero
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salento1971
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Grazie mille.
Nel caso di appalto di servizi cosa succede?
Nel caso di appalto di servizi cosa succede?
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Paolo Gros
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idem ad eccezione del soggetto responsabile e firmatario
lucio guerra ha scritto:gara ... poi dal 1 novembre cuc... e quella che stai prendendo è la strada peggiore... te ne accorgerai negli anni
allae concessioni di servizi (ar.30) non si applica la CUC
http://www.self-entilocali.it/2015/03/1 ... i-servizi/
Acquisti centralizzati: esclusi servizi sociali e culturali e concessioni di servizi
L’obbligo per i comuni non capoluogo di ricorrere a una centrale unica di committenza non si applica agli appalti di servizi elencati nell’Allegato II B del Codice, esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. 163/2006, e neppure alle concessioni di servizi.
Rientrano, invece, le concessioni di lavori pubblici.
Questo il chiarimento fornito dall’Anac nella determinazione n. 3/2015 concernente “rapporto tra stazione unica appaltante e soggetto aggregatore (centrale unica di committenza) – Prime indicazioni interpretative sugli obblighi di cui all’art. 33, comma 3-bis, d..lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.”.
L’articolo 33, comma 3-bis del Codice degli appalti impone, al netto delle eccezioni previste per i Comuni capoluogo di Provincia e fino alla soglia dei 40.000,00 euro per i Comuni con più di 10.000 abitanti, di centralizzare i procedimenti di acquisto di beni, servizi e lavori secondo precise modalità.
L’unica possibilità per i comuni di operare autonomamente è il ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
Tale obbligo, già operativo per beni e servizi dallo scorso 1° gennaio, è stato rinviato al 1° settembre sia per gli acquisti di beni, forniture e servizi, sia per i lavori pubblici (articolo 8, commi 3-ter e 3-quater del d.l. 192/2014, convertito con legge 11/2015).
Relativamente all’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, l’Anac ha chiarito che l’obbligo di accorpamento dei procedimenti, in quanto riferito in generale all’acquisizione di beni e servizi, non si applica alle concessioni di servizio, disciplinate dall’articolo 30 del Codice degli appalti, e neppure agli appalti “esclusi” disciplinati negli articoli 16-20 del Codice (tra cui sono ricompresi, fra gli altri, i servizi sanitari e sociali, quelli ricreativi, culturali e sportivi, i servizi legali e i servizi alberghieri e di ristorazione).
Come evidenziato dall’Autorità, la disciplina relativa alle concessioni ed ai servizi esclusi subirà diverse modifiche per effetto del recepimento delle nuove 2014/23/UE e 2014/24/UE, in fase di recepimento.
Chiedo scusa....
Il mio comune ha esternalizzato il servizio servizio di accertamento IMU.
E' previsto che il contenzioso sia curato dalla società concessionaria.
Non essendo specificatamente previsto nel capitolato di gara, e quindi in generale, le eventuali spese dei dispositivi delle sentenze avverse agli accertamenti sono a carico del Comune o della società concessionaria?
Grazie in anticipo per le delucidazioni.
Il mio comune ha esternalizzato il servizio servizio di accertamento IMU.
E' previsto che il contenzioso sia curato dalla società concessionaria.
Non essendo specificatamente previsto nel capitolato di gara, e quindi in generale, le eventuali spese dei dispositivi delle sentenze avverse agli accertamenti sono a carico del Comune o della società concessionaria?
Grazie in anticipo per le delucidazioni.

