Pause recupero delle energie - art. 8 D.Lgs. n. 66 del 2003

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avv.laura

Servizio Ente comunale con settimana corta- con orario articolato su 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdi dalle 7,30 alle 14,42 (7 ore e 12 minuti giornaliere), non va considerata illegittima stante l'obbligo di pausa di 10 minuti per il recupero delle energie psico-fisiche non retribuiti?

A mio avviso l'ente dovrebbe prevedere un orario giornaliero di 7 ore e 22 minuti , indi conformarsi al decreto legge in parola per la pausa (e decurate automaticamente i 10 minuti); in alternativa dovrebbe prevedere l'uscita di 10 minuti con relativa timbratura del badge.

In ogni caso, un orario così articolato non e' legittimo, cosa ne pensate?

Saluti
Paolo Gros
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Iscritto il: 02/01/2015, 8:57

Se l’orario di lavoro eccede il limite delle sei ore giornaliere, il lavoratore ha diritto ad un intervallo per la pausa.
Se la durata della pausa non è stabilita dalla contrattazione collettiva, essa è non inferiore a dieci minuti
art. 8, d. lgs. 66/03
Paolo Gros
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