Ciao Paolo,
viste le nuove normative sulla fatturazione elettronica per i comuni, è possibile liquidare un gruppo musicale che presenta una semplice ricevuta di compenso prestazioni lavoro autonomo occasionale con l'indicazione del codice fiscale di uno dei componenti del gruppo ?
Come possiamo risolvere ?
Grazie come sempre
Fatturazione elettronica
-
Rusciano Luciano
- Messaggi: 822
- Iscritto il: 08/09/2015, 9:11
[quote="Lalnatur"]Ciao Paolo,
viste le nuove normative sulla fatturazione elettronica per i comuni, è possibile liquidare un gruppo musicale che presenta una semplice ricevuta di compenso prestazioni lavoro autonomo occasionale con l'indicazione del codice fiscale di uno dei componenti del gruppo ?
Come possiamo risolvere ?
penso di si, però credo che ciascun componente debba presentare una sua ricevuta per prestazione occasionale.
Il dpr che regola l'emissione della fattura standard (613/72) non prevede una fattura senza partita iva. Il documento che viene emesso in questi casi è una "ricevuta per prestazioni occasionali" e non è veicolabile attraverso Sistema di Interscambio.
Pertanto, in caso di assenza della partita iva (esempio di una ONLUS) la Pubblica Amministrazione può accettare in deroga alla legge la "fattura" cartacea; qualora l'Ente però non accetti tale documento (è una sua facoltà) il cedente ha due possibilità: 1) attivare una partita iva 2) rinunciare alla fattura.
È pertanto impossibile veicolare un file senza partita iva attraverso il Sistema di Interscambio.
L'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica rischia quindi di danneggiare le associazioni non profit, le Onlus e le fondazioni che non svolgono attività commerciale e non hanno partita IVA, e che pertanto non emettono fattura. Tali enti emettono solo delle note spese all'ente pubblico (comuni, ASL, ordini professionali, scuole, e altro) per l'incasso delle somme che ricevono a seguito di convenzioni.
Il problema tecnico esiste perché il Sistema di interscambio non potendo identificare la partita IVA dell'Ente non profit (in quanto inesistente) e non potendo accettare la documentazione, che non è assimilabile a fattura, non può ricevere il file inviato e non può trasmetterlo all'ente pubblico destinatario.
In altri termini, i soggetti che prima del 6 giugno 2014 non erano tenuti a emettere fattura verso la P.A. perchè non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non sono obbligati a emettere fattura elettronica.
Questi soggetti, pertanto, potranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la P.A., emettendo note di debito in forma cartacea, senza l'obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica.
viste le nuove normative sulla fatturazione elettronica per i comuni, è possibile liquidare un gruppo musicale che presenta una semplice ricevuta di compenso prestazioni lavoro autonomo occasionale con l'indicazione del codice fiscale di uno dei componenti del gruppo ?
Come possiamo risolvere ?
penso di si, però credo che ciascun componente debba presentare una sua ricevuta per prestazione occasionale.
Il dpr che regola l'emissione della fattura standard (613/72) non prevede una fattura senza partita iva. Il documento che viene emesso in questi casi è una "ricevuta per prestazioni occasionali" e non è veicolabile attraverso Sistema di Interscambio.
Pertanto, in caso di assenza della partita iva (esempio di una ONLUS) la Pubblica Amministrazione può accettare in deroga alla legge la "fattura" cartacea; qualora l'Ente però non accetti tale documento (è una sua facoltà) il cedente ha due possibilità: 1) attivare una partita iva 2) rinunciare alla fattura.
È pertanto impossibile veicolare un file senza partita iva attraverso il Sistema di Interscambio.
L'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica rischia quindi di danneggiare le associazioni non profit, le Onlus e le fondazioni che non svolgono attività commerciale e non hanno partita IVA, e che pertanto non emettono fattura. Tali enti emettono solo delle note spese all'ente pubblico (comuni, ASL, ordini professionali, scuole, e altro) per l'incasso delle somme che ricevono a seguito di convenzioni.
Il problema tecnico esiste perché il Sistema di interscambio non potendo identificare la partita IVA dell'Ente non profit (in quanto inesistente) e non potendo accettare la documentazione, che non è assimilabile a fattura, non può ricevere il file inviato e non può trasmetterlo all'ente pubblico destinatario.
In altri termini, i soggetti che prima del 6 giugno 2014 non erano tenuti a emettere fattura verso la P.A. perchè non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non sono obbligati a emettere fattura elettronica.
Questi soggetti, pertanto, potranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la P.A., emettendo note di debito in forma cartacea, senza l'obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica.
Grazie mille per l'esaustiva risposta.
Mi chiedo, visto che sono più gruppi di ragazzi e adulti che non possono emettere fattura ma solo un'attestazione di prestazione d'opera occasionale, non appartengono ad onlus o altre associazioni no profit, come faccio a giustificare una uscita accreditandola su un codice IBAN di uno dei componenti del gruppo musicale?
Mi chiedo, visto che sono più gruppi di ragazzi e adulti che non possono emettere fattura ma solo un'attestazione di prestazione d'opera occasionale, non appartengono ad onlus o altre associazioni no profit, come faccio a giustificare una uscita accreditandola su un codice IBAN di uno dei componenti del gruppo musicale?

