Buongiorno, ho scaricato e letta l'ottima documentazione prodotta da Lucio ed ho qualche dubbio da chiarire per quanto riguarda i modelli allegati:
- il ricorso nel caso dell'Ente Locale funge da reclamo (“il ricorso produce anche gli effetti di un
reclamo”), mentre la mediazione è solo una eventualità (“e può contenere una proposta di
mediazione”), per cui anche se nel ricorso non è presente alcuna proposta di mediazione, il
Comune è comunque costretto ad esaminare la pratica come se fosse stato presentato un
“reclamo”, cioè, in sostanza, ad esaminarla in autotutela, attivando una procedura
obbligatoria di confronto con il contribuente, che quindi si deve anche concludere con un
provvedimento espresso di accettazione o di diniego del reclamo, cui automaticamente
segue, in caso di disaccordo, il contenzioso tributario;
nei modelli prodotti per come vengono proposte le modalità di Reclamo e Mediazione ed a parte le modalità per il Ricorso sembra che le due possibilità siano alternative e non necessariamente connesse (devono decorrere i 90 gironi dalla prima fase per depositare il ricorso) si parla infatti di 60 giorni dalla notificazione del ricorso per la sua presentazione (mi sembra la vecchia procedura per il ricorso), è corretto quanto rilevo o mi sbaglio?
cordiali saluti
reclamo e mediazione
-
Paolo Gros
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ovviamente no , la richiesta deve essere espressa
- lucio guerra
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ringrazio per l'apprezzamento
da quello che prevede la normativa sono 2 procedimenti distinti e quindi l'avviso di accertamento dovrà contenere oltre alle indicazioni per il ricorso, anche le indicazioni necessarie per consentire al contribuente di proporre il reclamo-mediazione in luogo del ricorso
da quello che prevede la normativa sono 2 procedimenti distinti e quindi l'avviso di accertamento dovrà contenere oltre alle indicazioni per il ricorso, anche le indicazioni necessarie per consentire al contribuente di proporre il reclamo-mediazione in luogo del ricorso
- enrico_plic
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Quindi il contribuente dal 1 gennaio 2016 potrà scegliere:
1. di effettuare il ricorso, ma in questo caso il ricorso funge da reclamo?
2. di seguire la strada del reclamo/mediazione.
Il valore per cui è necessaria l’assistenza legale è rimasto invariato? 2.582,28 (escluso sanzioni, interessi e pene pecuniarie).
Grazie Lucio
PS vorrei far notare che una comunità pratica (per chi ne ne conosce il significato può consultare Wikipedia), ha un valore inestimabile per cui spero che la data del 30.06.2016 venga prorogata.
1. di effettuare il ricorso, ma in questo caso il ricorso funge da reclamo?
2. di seguire la strada del reclamo/mediazione.
Il valore per cui è necessaria l’assistenza legale è rimasto invariato? 2.582,28 (escluso sanzioni, interessi e pene pecuniarie).
Grazie Lucio
PS vorrei far notare che una comunità pratica (per chi ne ne conosce il significato può consultare Wikipedia), ha un valore inestimabile per cui spero che la data del 30.06.2016 venga prorogata.
- lucio guerra
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Quindi il contribuente dal 1 gennaio 2016 potrà scegliere:
1. di effettuare il ricorso (classica procedura senza istanza di mediazione art.17-bis)
2. di seguire la strada del reclamo/mediazione (ricorso che comprende anche istanza di mediazione art.17-bis
Il valore per cui è necessaria l’assistenza legale è rimasto invariato 2.582,28
1. di effettuare il ricorso (classica procedura senza istanza di mediazione art.17-bis)
2. di seguire la strada del reclamo/mediazione (ricorso che comprende anche istanza di mediazione art.17-bis
Il valore per cui è necessaria l’assistenza legale è rimasto invariato 2.582,28
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Siro Dalla Ricca
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- Iscritto il: 07/01/2015, 13:41
dal 2016 l'importo è stato aumentato a 3.000 Euro. Quindi forse si potrebbe già inserire che se il ricorso viene presentato dopo il 01.01.2016 l'importo è cambiato. Emettendo oggi degli avvisi il ricorso potrebbe già avvenire nel 2016
- lucio guerra
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puoi cortesemente citare la norma che prevede tale variazione ? oppure postare il lik ... grazieSiro Dalla Ricca ha scritto:dal 2016 l'importo è stato aumentato a 3.000 Euro. Quindi forse si potrebbe già inserire che se il ricorso viene presentato dopo il 01.01.2016 l'importo è cambiato. Emettendo oggi degli avvisi il ricorso potrebbe già avvenire nel 2016
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Siro Dalla Ricca
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- Iscritto il: 07/01/2015, 13:41
Decreto Legislativo n. 156/2015 art. 9 comma 1 lettera e)
e) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Assistenza tecnica). - 1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste.
3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:
e) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Assistenza tecnica). - 1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste.
3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:
- lucio guerra
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- Località: Fratte Rosa
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ok perfetto grazie

