impegno contributi fine anno e principi contabili

lorenz
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Iscritto il: 07/01/2015, 14:47

Per quanto riguarda i criteri di imputazione della spesa relativa a trasferimenti correnti (contributi) il principio contabile recita: "nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo..." mentre all'art. 183 del TUEL per impegnare la spesa (in generale) è richiesto obbligazione giuridicamente perfezionata, somma da pagare, soggetto creditore, ragione del credito ed esigibilità.
Seguiamo il principio contabile o l'art.183 del TUEL???
grazie mille
SILVIA EMANUELLI
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Personalmente applico l'art. 183 del TUEL
prenotato
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Uno dice dove imputare e l'altro quando impegnare, non mi pare si escludano a vicenda
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raffaelegranitto
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Iscritto il: 10/01/2015, 22:11

prenotato ha scritto:Uno dice dove imputare e l'altro quando impegnare, non mi pare si escludano a vicenda
Sono contributi con o senza vincolo di destinazione?
lorenz
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Iscritto il: 07/01/2015, 14:47

Trattasi di contributi liberali per finalità sociali per sostenere economicamente le famiglie più disagiate.
grazie
Andrea74
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non si contraddicono.
Con l'atto di attribuzione dei contributi, determini somma da pagare, soggetto creditore, ragione del credito ed esigibilità e quindi impegni in quel momento e imputi all'esercizio stesso.
Andrea Minari
Formatore Studio Sigaudo srl
lorenz
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Iscritto il: 07/01/2015, 14:47

Se al 31/12 non si riesce ad assumere suddetto atto per mancanza del soggetto creditore e della somma da corrispondere (tempi troppo stretti per bando-scadenza presentazione domande contributo-istruttoria di tutte le domande pervenute, ecc) la somma stanziata nel 2015 può (con variazione di bilancio di che tipo??) essere “spostata” nel bilancio 2016???
Andrea74
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Località: Torrile (PR)

l'unica strada potrebbe essere l'art. 187.3 del TUEL:
"Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalita' cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione e' consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attivita' soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalita' individuate al comma 3-quinquies."
Non trattandosi di attività soggette a scadenza, dovresti avere quindi il bilancio approvato.

Credo sia più semplice impegnarle direttamente sui fondi di competenza dell'esercizio 2016 quando farete l'atto di attribuzione e poi, eventualmente recuperare lo stanziamento 2015 confluito in avanzo riapplicandolo dopo l'approvazione del consuntivo.
Andrea Minari
Formatore Studio Sigaudo srl
GiglioCdC
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Mi pare di capire che in questo caso non si tratta di contributi derivanti da entrate vincolate ma finanziati col bilancio comunale. Se è così non si può adire all'avanzo vincolato e se non si conclude il bando a fine anno sono somme, a mio parere, non mantenibili tra gli impegni. Resta solo l'ipotesi se vi sia spazio tra i vincoli dell'ente, ma in questo caso bisogna prima vedere se l'ente non sia in disavanzo perchè, in caso contrario, i vincoli ente devono essere liberati a favore della prioritaria copertura del disavanzo.
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raffaelegranitto
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lorenz ha scritto:Trattasi di contributi liberali per finalità sociali per sostenere economicamente le famiglie più disagiate.
grazie
I nuovi principi contabili, oltre alla regola generale, individuano alcuni casi specifici.
Consulta l'allegato 4.2 punto 3.6 lettera c) dei principi contabili per gli enti locali
Raffaele Granitto
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