TASSAZIONE AREA EDIFICABILE IN PRESENZA DI RENDITA CATASTALE
un contribuente dichiara inagibili due fabbricati per l'anno di imposta 2010 e non presenta più dichiarazioni per gli anni successivi. Da un controllo all'ufficio urbanistica emerge che i due fabbricati non erano inagibili ma era in corso una pratica edilizia con un intervento strutturale, (inizio lavori 10/11/2010, fine lavori 05/4/2013). Questi due immobili sono stati soppressi e hanno generato altri tre immobili con rendita catastale in atti dal 05/09/2011. L'ufficio tributi ha emesso per l'anno di imposta 2012 un accertamento contestando l'omesso versamento solo sull'area edificabile su cui poggiano i due immobili oggetto di trasformazione edilizia , pur essendo vigenti in catasto al primo gennaio 2012 le rendite dei nuovi tre fabbricati. E' giuridicamente corretta questa procedura?
- lucio guerra
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la norma prevede l'applicazione sull'area dall'inizio alla fine dei lavori o effettivo utilizzo se antecedente, quindi a mio avviso non ha rilevanza la data di accatastamento con rendita, eeesendoci comunque dei lavori in corso con regolare pratica edilzia
quindo dall'inizio lavori 10/11/2010 fino alla ultimazione lavori 05/4/2013... ritengo corretto il versamento sull'area
quindo dall'inizio lavori 10/11/2010 fino alla ultimazione lavori 05/4/2013... ritengo corretto il versamento sull'area
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FedroIlGrande
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CONCORDO CON UNBORN .. IO IN CTP E CTR HO AVUTO RAGIONE IN MERITO: LA DATA DI ACCATASTAMENTO PREVALE SU QUELLA DI FINE LAVORI (ANCHE CASSAZIONE 2005) A MENO CHE NON CI SIANO STATI ULTERIORI LAVORI E CONCESSIONI IN SEGUITO...
forse Fedro fa riferimento a questa:
comunque ce ne sono altre in merito vedi ad esempio:E’ dovuta l’Ici per i fabbricati di nuova costruzione che, pur essendo iscritti in catasto
ed in possesso di rendita catastale, sono in realtà ancora privi dell’abitabilità (Corte di
Cassazione, sentenza 22 febbraio 2005, n. 7905).
L’accatastamento del fabbricato, da parte del contribuente, anteriormente al
completamento dei lavori di costruzione, ne determina l’utilizzazione e, quindi,
l’imponibilità dello stesso ai fini Ici (Corte di Cassazione, sentenza del 23/10/2006, n.
22808)
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Riccardo Bardelli
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Buonasera,
ho questo caso.
Fabbricato inagibile all'interno del centro storico, niente IMU.
Due mesi fa iniziano i lavori di ristrutturazione che dureranno per circa un anno.
L'IMU è dovuta a partire dalla data di inizio lavori? e con quale base imponibile?
Grazie
ho questo caso.
Fabbricato inagibile all'interno del centro storico, niente IMU.
Due mesi fa iniziano i lavori di ristrutturazione che dureranno per circa un anno.
L'IMU è dovuta a partire dalla data di inizio lavori? e con quale base imponibile?
Grazie
-
Paolo Gros
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- Iscritto il: 02/01/2015, 8:57
Fabbricato inagibile all'interno del centro storico, niente IMU.
e perche' poi niente Imu ?
e perche' poi niente Imu ?
-
Riccardo Bardelli
- Messaggi: 38
- Iscritto il: 06/05/2015, 11:40
Non paga IMU perché è unità collabente.
L'area è in zona "A", centro storico, e non è stato definito il valore dell'area edificabile dalla giunta perché non esistono aree edificabili in zone "A".. Quindi, se fosse soggetta ad IMU, che imponibile ha?
Servirebbe delibera di giunta?
L'area è in zona "A", centro storico, e non è stato definito il valore dell'area edificabile dalla giunta perché non esistono aree edificabili in zone "A".. Quindi, se fosse soggetta ad IMU, che imponibile ha?
Servirebbe delibera di giunta?

